Cassazione Penale, Sentenza n. 13926/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa a misure cautelari per reati connessi al clan dei Casalesi (associazione mafiosa, intestazione fittizia di imprese, concorrenza illecita, estorsione aggravata, detenzione e porto illegali di arma comune e di arma da guerra). Il ricorrente denunciava: violazione dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per mero 'appiattimento' sull'ordinanza del GIP; inesistenza o genericità degli indizi relativi al ruolo operativo di DIANA nelle società riconducibili al clan e alla sua partecipazione ai reati economici (Bianco Latte, I Freschissimi); insufficienza e incertezza delle intercettazioni attribuite al possesso di pistola e mitra; mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari e la possibilità di applicare misure alternative o il dispositivo di cui all'art. 275-bis c.p.p.; doglianza sulla distanza temporale tra fatti e misura.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici profili. Principalmente ha ritenuto i motivi generici e a-specifici (mancata indicazione puntuale dei vizi di motivazione e mancato confronto critico con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata), nonché manifestamente infondati in relazione alla valutazione complessiva degli elementi indiziari. La Corte ha confermato la sussistenza, nel giudizio di merito, di gravi indizi sulla base di: captazioni ambientali, dichiarazioni di collaboratori e persone offese, indagini di polizia giudiziaria che hanno ricostruito la gestione illecita delle imprese riconducibili agli Schiavone, la cooperazione operativa di DIANA nella gestione e nella consegna dei proventi alle persone legate al clan, e le conversazioni dalle quali emergevano riferimenti al possesso di armi. Ha ritenuto irrilevante l'assenza di sequestro delle armi alla stregua delle intercettazioni e del contesto. Sulla temporalità la Corte ha osservato che la natura perdurante dell'attività associativa e i concreti profili di pericolo (ruolo fiduciario, reiterazione, disponibilità di armi) giustificano la misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa al delitto di associazione di tipo mafioso; nel provvedimento è stata applicata per valutare la partecipazione del ricorrente al sodalizio e l'agevolazione del clan mediante il controllo della filiera commerciale dei prodotti caseari.
art. 416-bis, commi secondo-terzo-quarto-quinto-sesto-ottavo cod. pen.
Richiamati per le diverse fattispecie e circostanze aggravanti/elementi costitutivi dell'associazione mafiosa contestata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Usato per qualificare aggravanti connesse alla commissione dei reati in favore/agevolazione del clan; la Corte ha rilevato che la contestazione dell'aggravante era adeguatamente sorretta dagli elementi probatori.
art. 273 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione della gravità indiziaria nelle misure cautelari; il ricorrente ha lamentato violazioni di tale criterio, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Previsione sui vizi della motivazione valutabili in sede di legittimità; la Corte ha richiamato l'onere di specificità e la sanzione di inammissibilità quando il motivo non indica chiaramente quale aspetto della motivazione si censura.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Dispositivo relativo a misure alternative o attenuazione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto superflua la sua applicazione alla luce della valutazione di particolare intensità delle esigenze cautelari per il delitto associativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7
Norme del codice sulle armi citate nella contestazione per la detenzione e il porto di arma comune e di guerra; la Corte ha valutato le intercettazioni come elementi indiziari seri anche in assenza del ritrovamento materiale delle armi.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibile condanna ad ammenda in mancanza di elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale la specificità: indicare puntualmente quale parte della motivazione si contesta e in che modo (mancanza, contraddittorietà, illogicità). Motivi generici o ricopiature non sono esaminati e portano a inammissibilità.
- Per valutare la gravità indiziaria il giudice considera il compendio probatorio nella sua globalità (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e persone offese, indagini di polizia). Occorre contestare e confutare espressamente questi elementi, non limitarvisi a sminuirli genericamente.
- Intercettazioni che contengono riferimenti al possesso o all'uso di armi possono costituire gravità indiziaria anche in assenza del sequestro materiale delle armi, se il contesto e la serietà delle affermazioni giustificano tale valutazione.
- La semplice esistenza di rapporti familiari o di amicizia con esponenti del clan non esclude la responsabilità se sono provati atti concreti di cooperazione operativa (gestione contabile, consegna proventi, ruolo fiduciario).
- La contestazione della perdurante attualità del pericolo di reiterazione o della misura cautelare deve essere fondata su elementi probatori specifici che dimostrino l'interruzione effettiva dell'attività criminosa o l'assenza di presupposti per la custodia cautelare; la natura 'permanente' dell'associazione rende più difficile superare tali presunzioni.
- Sul piano pratico-processuale, se si intendono contestare elementi fattuali come il possesso di armi o l'effettiva gestione di imprese fittizie, è utile proporre richieste istruttorie concrete (es. accertamenti, osservazioni, verifica documentale) in grado di mettere in luce l'assenza di elementi concreti prima di limitarsi a contestazioni di carattere generale.
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