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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13926/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa a misure cautelari per reati connessi al clan dei Casalesi (associazione mafiosa, intestazione fittizia di imprese, concorrenza illecita, estorsione aggravata, detenzione e porto illegali di arma comune e di arma da guerra). Il ricorrente denunciava: violazione dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per mero 'appiattimento' sull'ordinanza del GIP; inesistenza o genericità degli indizi relativi al ruolo operativo di DIANA nelle società riconducibili al clan e alla sua partecipazione ai reati economici (Bianco Latte, I Freschissimi); insufficienza e incertezza delle intercettazioni attribuite al possesso di pistola e mitra; mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari e la possibilità di applicare misure alternative o il dispositivo di cui all'art. 275-bis c.p.p.; doglianza sulla distanza temporale tra fatti e misura.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici profili. Principalmente ha ritenuto i motivi generici e a-specifici (mancata indicazione puntuale dei vizi di motivazione e mancato confronto critico con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata), nonché manifestamente infondati in relazione alla valutazione complessiva degli elementi indiziari. La Corte ha confermato la sussistenza, nel giudizio di merito, di gravi indizi sulla base di: captazioni ambientali, dichiarazioni di collaboratori e persone offese, indagini di polizia giudiziaria che hanno ricostruito la gestione illecita delle imprese riconducibili agli Schiavone, la cooperazione operativa di DIANA nella gestione e nella consegna dei proventi alle persone legate al clan, e le conversazioni dalle quali emergevano riferimenti al possesso di armi. Ha ritenuto irrilevante l'assenza di sequestro delle armi alla stregua delle intercettazioni e del contesto. Sulla temporalità la Corte ha osservato che la natura perdurante dell'attività associativa e i concreti profili di pericolo (ruolo fiduciario, reiterazione, disponibilità di armi) giustificano la misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa al delitto di associazione di tipo mafioso; nel provvedimento è stata applicata per valutare la partecipazione del ricorrente al sodalizio e l'agevolazione del clan mediante il controllo della filiera commerciale dei prodotti caseari.

  • art. 416-bis, commi secondo-terzo-quarto-quinto-sesto-ottavo cod. pen.

    Richiamati per le diverse fattispecie e circostanze aggravanti/elementi costitutivi dell'associazione mafiosa contestata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Usato per qualificare aggravanti connesse alla commissione dei reati in favore/agevolazione del clan; la Corte ha rilevato che la contestazione dell'aggravante era adeguatamente sorretta dagli elementi probatori.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione della gravità indiziaria nelle misure cautelari; il ricorrente ha lamentato violazioni di tale criterio, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Previsione sui vizi della motivazione valutabili in sede di legittimità; la Corte ha richiamato l'onere di specificità e la sanzione di inammissibilità quando il motivo non indica chiaramente quale aspetto della motivazione si censura.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo a misure alternative o attenuazione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto superflua la sua applicazione alla luce della valutazione di particolare intensità delle esigenze cautelari per il delitto associativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7

    Norme del codice sulle armi citate nella contestazione per la detenzione e il porto di arma comune e di guerra; la Corte ha valutato le intercettazioni come elementi indiziari seri anche in assenza del ritrovamento materiale delle armi.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibile condanna ad ammenda in mancanza di elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale la specificità: indicare puntualmente quale parte della motivazione si contesta e in che modo (mancanza, contraddittorietà, illogicità). Motivi generici o ricopiature non sono esaminati e portano a inammissibilità.
  • Per valutare la gravità indiziaria il giudice considera il compendio probatorio nella sua globalità (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e persone offese, indagini di polizia). Occorre contestare e confutare espressamente questi elementi, non limitarvisi a sminuirli genericamente.
  • Intercettazioni che contengono riferimenti al possesso o all'uso di armi possono costituire gravità indiziaria anche in assenza del sequestro materiale delle armi, se il contesto e la serietà delle affermazioni giustificano tale valutazione.
  • La semplice esistenza di rapporti familiari o di amicizia con esponenti del clan non esclude la responsabilità se sono provati atti concreti di cooperazione operativa (gestione contabile, consegna proventi, ruolo fiduciario).
  • La contestazione della perdurante attualità del pericolo di reiterazione o della misura cautelare deve essere fondata su elementi probatori specifici che dimostrino l'interruzione effettiva dell'attività criminosa o l'assenza di presupposti per la custodia cautelare; la natura 'permanente' dell'associazione rende più difficile superare tali presunzioni.
  • Sul piano pratico-processuale, se si intendono contestare elementi fattuali come il possesso di armi o l'effettiva gestione di imprese fittizie, è utile proporre richieste istruttorie concrete (es. accertamenti, osservazioni, verifica documentale) in grado di mettere in luce l'assenza di elementi concreti prima di limitarsi a contestazioni di carattere generale.

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