Sentenza del 08/01/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - indagini finanziarie - maggiori somme rilevate - natura di ricavi - si presume. Indagini finanziarie - maggior somme rinvenute - natura non reddituale - dichiarazioni di terzi - assenza di riscontro documentale - non sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: per un'impresa commerciale, le somme risultanti dalle indagini finanziarie e non adeguatamente giustificate possono essere presunte ricavi non dichiarati. La sola dichiarazione di un terzo relativa a un presunto mutuo non è sufficiente a superare la presunzione, se priva di documentazione e di ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento ha rilevato maggiori somme sui conti finanziari del contribuente, delle quali egli non aveva dimostrato l'origine. L'Amministrazione le ha quindi presumibilmente qualificate come ricavi percepiti e non dichiarati. Il contribuente ha sostenuto che tali somme avessero natura non reddituale, deducendo una dichiarazione resa da un terzo alla Guardia di Finanza, secondo cui il denaro era stato concesso a titolo di mutuo. La dichiarazione, tuttavia, non era accompagnata da idonei riscontri documentali.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Le somme risultanti dai dati e dalle notizie acquisiti [...] sono poste come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti
La norma consente di presumere che i movimenti finanziari non giustificati costituiscano ricavi dell'impresa, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro estraneità all'attività reddituale.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie relative a imprese commerciali, le somme accreditate o comunque rinvenute e non giustificate possono essere qualificate presuntivamente come ricavi non dichiarati.
- L'onere di fornire una spiegazione concreta, specifica e documentata dei movimenti finanziari grava sul contribuente.
- Una dichiarazione resa da un terzo può costituire un elemento di prova, ma normalmente non è sufficiente da sola a dimostrare la natura non reddituale delle somme, soprattutto se manca un contratto di mutuo, la tracciabilità dell'erogazione, la restituzione o altra documentazione coerente.
- Per superare la presunzione è opportuno produrre riscontri oggettivi e verificabili, come contratti, scritture contabili, estratti conto, ricevute, causali dei bonifici e documentazione relativa alla provenienza e alla destinazione del denaro.
- La giustificazione deve riferirsi analiticamente a ciascun movimento contestato; spiegazioni generiche o dichiarazioni non corroborate da documenti possono essere considerate insufficienti.
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