Cassazione Penale, Ordinanza n. 32357/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, giudicato con rito abbreviato insieme a un coimputato, era stato dichiarato responsabile, in concorso e con vincolo della continuazione, della detenzione a fini di spaccio di 618,26 grammi di hashish, della detenzione di un coltello a scatto e della detenzione a fini di spaccio di 2,2 grammi di cocaina e 1,3 grammi di hashish. Era stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, oltre alle spese; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: ha contestato la riferibilità a lui dello stupefacente rinvenuto il 21 agosto 2024 nell'immobile di via Illica, sostenendo che la sostanza era occultata e che non era stata accertata la frequenza dei suoi accessi; ha lamentato l'omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione della detenzione di 618,26 grammi di hashish nella fattispecie di lieve entità; ha censurato la motivazione sui fatti del 20 settembre 2024, deducendo in particolare l'omesso confronto con la distinzione tra connivenza non punibile e concorso; infine, ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano profili già esaminati dai giudici di merito, senza una puntuale critica alle ragioni della sentenza impugnata, e che i primi e terzi motivi sollecitavano una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto logica, congrua e giuridicamente corretta la motivazione della sentenza d'appello. Quanto alla riferibilità della detenzione, ha valorizzato, tra gli altri elementi, la ricevuta del canone dell'immobile rinvenuta sull'imputato, la conferma della moglie del locatore, la presenza di documenti ed effetti personali a lui intestati, il suo rinvenimento nell'immobile un mese dopo mentre dormiva nella camera già ispezionata, l'ammissione di frequentare abitualmente l'abitazione e il rifiuto di indicare il domicilio. Quanto ai fatti del 20 settembre 2024, ha ritenuto logicamente incompatibile con la mera inconsapevolezza la collocazione del borsello contenente la cocaina sopra i letti occupati dai coimputati, individuando così un contributo concorsuale e non una semplice connivenza. Ha inoltre escluso la lieve entità considerando il quantitativo di hashish, la presenza di cocaina, il numero di dosi ricavabili, il bilancino, la presenza di acquirenti, il coinvolgimento di più correi, la reiterazione della condotta e la varietà degli stupefacenti. Il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della reiterazione in un breve periodo, della commissione del secondo fatto durante una misura cautelare, della violazione delle prescrizioni, della mancata presa di distanza e della condotta non collaborativa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La responsabilità concorsuale è stata ritenuta configurabile sulla base di elementi indicativi di una detenzione condivisa e di un contributo consapevole alla disponibilità degli stupefacenti.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La detenzione a fini di spaccio del quantitativo principale di hashish è stata ricondotta alla fattispecie ordinaria, essendo incompatibile con la minima offensività richiesta per la lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di qualità e quantità dello stupefacente, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di un indice negativamente assorbente può escluderla.
art. 697 c.p.
La detenzione del coltello a scatto è stata contestata e ritenuta nel quadro della responsabilità concorsuale.
art. 81 c.p.
Le condotte relative agli stupefacenti sono state unificate dal vincolo della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non consente in cassazione una rilettura del compendio indiziario quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per la concessione.
art. 133 c.p.
Per la dosimetria della pena e la valutazione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza esaminare analiticamente ogni deduzione o parametro.
art. 163, comma 3, c.p.
Il rispetto del limite edittale non comporta automaticamente la sospensione condizionale, essendo necessario un giudizio prognostico favorevole rimesso al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e che sollecitano una nuova lettura del compendio probatorio, quando la motivazione sia logica, congrua e non manifestamente illogica.
- La riferibilità della detenzione di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, quali la disponibilità dell'immobile, la presenza di effetti personali, la frequentazione abituale dei locali e altri comportamenti incompatibili con l'estraneità alla detenzione.
- La collocazione dello stupefacente in un luogo direttamente riferibile agli occupanti dell'abitazione, unita alle concrete modalità di coabitazione, può integrare un contributo concorsuale consapevole e non una mera connivenza non punibile.
- La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, inclusi quantità e qualità dello stupefacente, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la minima offensività è esclusa quando uno degli elementi assuma rilievo negativamente assorbente.
- Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche indicando anche un solo elemento ritenuto decisivo, purché idoneo a esprimere l'assenza di meritevolezza; l'incensuratezza, da sola, non impone la concessione.
- Le medesime circostanze concrete che evidenziano una persistente incapacità di autocontrollo possono sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, la prognosi negativa per la sospensione condizionale e il diniego della non menzione.
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