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Ordinanza

Ordinanza n. 3236/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L'ESECUZIONE IN OTTEMPERANZA DEL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – CRON. N. 2185/2020 – DEPOSITATO IL GIORNO 30/07/2020 NEL GIUDIZIO N.R.G. 1110/2020, NON IMPUGNATO E PASSATO IN GIUDICATO;

Giustizia amministrativa202400572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto della Corte di appello di Napoli, non impugnato e passato in giudicato, del quale è chiesta l'esecuzione in ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte di appello di Napoli, relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza; quelli già pendenti sono sospesi.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera dal decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, indicata nel provvedimento nel 1° gennaio 2025, fino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non è stata adottata alcuna decisione sui profili di rito, sul merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa automatica di sospensione, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti rientranti nella disposizione e impedisce l'avvio di nuovi giudizi di ottemperanza nello stesso periodo.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale per la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale stabilisce che i giudizi di ottemperanza pendenti sono sospesi automaticamente per un determinato periodo, il giudice dell'ottemperanza deve disporre la sospensione del giudizio senza definire, durante tale fase, le questioni di rito, di merito e sulle spese.
  • La sospensione speciale dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera, per i crediti rientranti nell'ambito temporale previsto dalla norma, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
  • Dopo la scadenza del periodo di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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