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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/450

Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione del 25 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che completano l’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/23 in materia di risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti di una CCP. Impone il pari trattamento tra i destinatari del risarcimento e richiede che l’eventuale combinazione di liquidità e titoli sui futuri utili avvenga secondo lo stesso criterio di ripartizione per tutti i soggetti interessati. Fissa inoltre due limiti quantitativi: i pagamenti annuali relativi a tali titoli non possono superare il 70 % degli utili annuali della CCP e il diritto ai pagamenti non può protrarsi per più di 10 anni.

Norme tecniche di regolamentazione sui risarcimenti dovuti dalle CCP ai partecipanti diretti non inadempienti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23, con criteri di ripartizione tra liquidità e titoli sui futuri utili, limite massimo annuo e durata massima dei pagamenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) quando l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, impone di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti. Riguarda in particolare i casi in cui il risarcimento sia effettuato in tutto o in parte mediante titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, nonché la determinazione della quota di utili annuali destinabile a tali pagamenti e della durata massima del relativo diritto. È un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti delle CCP

Il regolamento delegato (UE) 2023/450 integra il regolamento (UE) 2021/23 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Esso specifica le norme tecniche di regolamentazione richieste dall’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma, per disciplinare l’ordine e i limiti dei risarcimenti dovuti ai partecipanti diretti non inadempienti quando l’autorità competente impone alla CCP di corrispondere il risarcimento anche mediante titoli attestanti un credito sugli utili futuri.

Finalità e contesto normativo

La finalità dichiarata è assicurare un trattamento equo tra i partecipanti diretti non inadempienti aventi diritto al risarcimento. Il regolamento mira anche a evitare che l’emissione dei titoli sui futuri utili comprometta la sostenibilità economica della CCP, la sua capacità di investimento e la sua attrattività per azionisti e investitori esterni di lungo periodo.

Pari trattamento e criterio uniforme di ripartizione

L’articolo 1 prevede che le CCP risarciscano i partecipanti diretti non inadempienti garantendo loro pari trattamento. Quando il risarcimento è erogato in parte in liquidità e in parte tramite titoli che attribuiscono un credito sugli utili futuri della CCP, deve essere applicato esattamente lo stesso sistema di ripartizione per tutti i beneficiari, sia per determinare la quota in denaro sia per quella corrisposta con altri mezzi.

Il medesimo articolo dispone inoltre che qualunque accordo di trasferimento degli utili che possa compromettere il livello di profitto sia reintegrato nell’ammontare degli utili della CCP. La previsione è funzionale a preservare la base economica su cui si calcolano i pagamenti collegati ai titoli.

Limite massimo degli utili annuali destinabili ai pagamenti

L’articolo 2 fissa un tetto quantitativo preciso: i risarcimenti annuali dovuti dalla CCP per rimborsare i titoli attestanti un credito sui suoi utili futuri non possono superare il 70 % degli utili annuali della CCP per ciascun esercizio finanziario. Si tratta di un limite destinato a contenere l’impatto dei pagamenti sulla redditività e sulla capacità operativa della CCP.

Durata massima del diritto ai pagamenti

L’articolo 3 stabilisce che il periodo durante il quale il titolo conferisce al possessore il diritto di ricevere pagamenti annuali dalla CCP fino al recupero della perdita non può eccedere 10 anni. Il regolamento, quindi, circoscrive temporalmente la durata dell’obbligazione della CCP verso i titolari dei titoli.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Pari trattamento e criterio uniforme di ripartizione

Quando l’autorità competente impone alla CCP di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti ex articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, la CCP deve garantire il pari trattamento dei beneficiari. Se il risarcimento avviene in parte in liquidità e in parte mediante titoli attestanti un credito sugli utili futuri, deve essere utilizzato lo stesso sistema di ripartizione per tutti i partecipanti diretti non inadempienti per determinare la quota da corrispondere in liquidità e quella da corrispondere con altri mezzi.

Tutela dell’ammontare degli utili

Eventuali accordi di trasferimento degli utili che possano compromettere il livello di profitto devono essere reintegrati nell’ammontare degli utili della CCP, così da evitare effetti distorsivi sulla base di calcolo dei pagamenti connessi ai titoli sui futuri utili.

Limite massimo annuo dei pagamenti sui titoli

I risarcimenti annuali che la CCP deve versare per rimborsare i titoli che attestano un credito sui suoi utili futuri non possono superare il 70 % degli utili annuali della CCP per ciascun esercizio finanziario.

Durata massima del diritto ai pagamenti

Il periodo durante il quale il titolo conferisce al possessore il diritto di ricevere pagamenti annuali dalla CCP fino al recupero della perdita non può superare 10 anni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinfrastrutture di mercatorisanamento e risoluzionevigilanza finanziaria

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