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Sentenza

Sentenza n. 7531/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) del punteggio attribuito alla ricorrente al titolo indicato nella domanda di partecipazione - codice candidatura C23NG5V4MR - al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Commissione RIPAM, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia Codice 02; 2) della graduatoria finale di merito della suddetta selezione pubblica in riferimento alle posizioni bandite presso il Distretto della Corte di appello di Napoli (240), ove la ricorrente risulta posizionata al n. 1025 con un punteggio pari a punti 27 pubblicata il 18.2.2026; 3) del Bando di concorso nella parte in cui (art. 7 comma 3 - “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”) prevede: “Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 4 e 5, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n, 113, ai candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titolo per un massimo di 5 punti per il Codice 01-Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e per un massimo di 3 punti per il Codice 02-Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo i seguenti parametri…..(Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Punteggio massimo attribuibile 3 punti. a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0.50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi”. 4) del silenzio-rigetto del Ministero sulla domanda ex art. 6 l. 241/1990 del 9.12.2025, sollecitato il 12.12.2025. 5) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202603129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: punteggio attribuito per il titolo relativo al servizio prestato presso l'Ufficio per il processo, graduatoria finale del concorso, clausola del bando sulla valutazione del titolo e silenzio-rigetto sull'istanza di riesame

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto per il reclutamento di assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato presso l'Ufficio per il processo. Ha impugnato il punteggio individuale, la graduatoria finale relativa al Distretto della Corte d'appello di Napoli, la clausola del bando disciplinante l'attribuzione del punteggio per tale servizio e il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività dell'impugnazione delle clausole del bando, chiedendo comunque il rigetto del ricorso. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancata corretta instaurazione del contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato a un candidato riservatario la cui posizione non sarebbe stata pregiudicata dall'eventuale accoglimento della domanda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio. Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Ministero, pur non avendo adottato direttamente gli atti della procedura, fosse destinatario degli effetti della selezione e quindi inciso dall'attività amministrativa. Ha invece ritenuto che il candidato destinatario della notifica non fosse un controinteressato effettivo: in quanto riservatario, non avrebbe subito un pregiudizio dall'eventuale incremento del punteggio della ricorrente fino al livello del candidato notificato. Secondo il Collegio, chi impugna una graduatoria concorsuale deve notificare il ricorso a tutti e soltanto i soggetti la cui posizione sarebbe concretamente pregiudicata dall'accoglimento; se il ricorso non è notificato ad alcun controinteressato effettivo, è inammissibile. La carenza di contraddittorio ha reso superfluo l'esame dell'eccezione di tardività relativa alla lex specialis. Sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi; il TAR ha utilizzato tale forma decisoria.

  • art. 6 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione all'istanza di riesame presentata dalla ricorrente e al dedotto silenzio-rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 11, commi 4 e 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal bando quale base normativa dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio prestato presso l'Ufficio per il processo; il TAR non ha esaminato la legittimità della disciplina nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato a tutti e soltanto i soggetti la cui posizione sarebbe concretamente pregiudicata dall'eventuale accoglimento; non sono controinteressati effettivi i candidati che, per la loro posizione o per il titolo di riserva posseduto, resterebbero indifferenti all'esito del giudizio.
  • Se il ricorso contro una graduatoria non è notificato ad alcun controinteressato effettivo, il difetto di instaurazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Un'amministrazione che non abbia adottato direttamente gli atti di una procedura concorsuale è comunque legittimata passivamente quando sia destinataria degli effetti della procedura e risulti incisa dall'attività amministrativa.
  • Quando l'inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio impedisce l'esame della domanda, diventano superflue le ulteriori eccezioni preliminari, compresa quella relativa alla tardiva impugnazione delle clausole del bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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