Cassazione Civile, Sentenza n. 15352/2020 del 17/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (docenti a termine)
La controversia
Più docenti del comparto scuola, assunti dal Ministero con contratti a tempo determinato, avevano chiesto il riconoscimento dell’anzianità maturata durante tali rapporti ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi, invocando la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto le domande e la Corte d’appello di Ancona, riuniti gli appelli ministeriali, aveva confermato le decisioni con sentenza n. 602/2014, depositata il 3 novembre 2014. La Corte d’appello aveva qualificato il differenziale retributivo come risarcimento del danno da mancato adeguamento della normativa interna, applicando la prescrizione decennale dalla costituzione in mora e ritenendo non applicabile l’art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011 alle pretese anteriori alla sua entrata in vigore. Il Ministero ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione della disciplina europea e nazionale sul lavoro a termine, delle disposizioni del testo unico scolastico, della contrattazione collettiva e degli artt. 2043 c.c. e 36 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001. Ha sostenuto che le esigenze oggettive e temporanee della scuola e la discontinuità dei rapporti impedissero di valorizzare l’anzianità; che l’equiparazione prevista per altri istituti escludesse una discriminazione; e che il riconoscimento integrale dell’anzianità producesse una discriminazione inversa a danno dei lavoratori di ruolo. Con il secondo motivo ha censurato la prescrizione decennale, sostenendo che la domanda avesse natura retributiva e fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, contestando anche l’applicabilità dell’art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011 e richiamando le regole sulla decorrenza della prescrizione per i crediti maturati nei singoli rapporti a termine. Ha indicato che i ricorsi di primo grado erano stati depositati il 12 novembre 2011 e che le differenze rivendicate risalivano, per una docente, agli anni 2006-2007 e, per gli altri, a periodi anteriori, senza tuttavia precisare per ciascun resistente i periodi rilevanti e le date dei singoli rapporti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la clausola 4 dell’accordo quadro impone di riconoscere ai docenti a termine l’anzianità utile alla medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato, salvo una giustificazione oggettiva basata su elementi precisi e concreti relativi alle mansioni e alle modalità di lavoro. La legittimità del ricorso al termine, la natura non di ruolo del rapporto, la novità dei singoli contratti e le esigenze di reclutamento scolastico non giustificano di per sé la differenza retributiva; la clausola 4 riguarda la parità nelle condizioni di impiego e va distinta dalla disciplina antiabuso della clausola 5. È stata inoltre ritenuta insufficiente l’equiparazione in altri istituti, poiché la parità deve riguardare tutte le condizioni di impiego, salvo incompatibilità oggettiva con la natura a termine. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Ministero non aveva fornito, per ciascuna posizione, gli elementi necessari a dimostrare l’utilità concreta dell’impugnazione sul tema della prescrizione, né a consentire la verifica dei periodi reclamati e dei rapporti interessati. La Corte ha tuttavia enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio secondo cui la domanda di equiparazione retributiva ha natura di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., non a quella decennale; il termine decorre, anche se i contratti a termine sono illegittimi, dalla maturazione dei crediti durante ciascun rapporto e, per quelli maturati alla cessazione, dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Ministero condannato alle spese di cassazione, liquidate in euro 200 per spese ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La clausola è direttamente applicabile e vieta di escludere i lavoratori a termine dalla progressione stipendiale legata all’anzianità quando non vi sia una giustificazione oggettiva; le disposizioni collettive incompatibili devono essere disapplicate.
clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, anche a fronte della legittima apposizione del termine al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
La disciplina antiabuso della clausola 5 è distinta dal principio di parità di trattamento della clausola 4: le ragioni che legittimano l’apposizione del termine non escludono il diritto alla parità nelle condizioni di impiego.
art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
La pretesa di equiparazione retributiva ha natura di adempimento contrattuale e si prescrive in cinque anni. Per i crediti periodici il termine decorre dalla rispettiva maturazione; per quelli dovuti alla cessazione decorre da tale momento, anche quando i contratti a termine siano illegittimi.
art. 366 c.p.c.
Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso per cassazione deve allegare in modo completo e specifico i dati che permettono di verificare l’interesse concreto all’accoglimento di ciascun motivo; l’omessa indicazione dei dati necessari può determinarne l’inammissibilità.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Ferma la dichiarazione di inammissibilità, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poichè sulla natura dell’azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perchè la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.
La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. anche quando il motivo che pone la questione sia inammissibile, se la questione richiede un intervento nomofilattico.
art. 2946 c.c.
Non ritiene il Collegio che quest’ultima opzione interpretativa possa essere condivisa, in quanto l’orientamento citato opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere se/f executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela “una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell’ordinamento comunitario” (Cass. S.U. n. 9147/2009).
La prescrizione decennale propria delle pretese risarcitorie da mancata o tardiva attuazione di una direttiva non si applica quando la norma europea è direttamente efficace e attribuisce al lavoratore il diritto alla condizione di impiego richiesta; in tale ipotesi la pretesa segue la natura e la prescrizione dell’obbligazione retributiva. La disposizione è richiamata come termine ordinario contrapposto al termine quinquennale applicabile.
art. 2941 c.c.
nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la “tassatività” della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non possono essere estese agli intervalli tra contratti a termine successivi; i crediti sorti da ciascun rapporto sono considerati autonomamente. Il principio è richiamato dalla Corte per definire la decorrenza della prescrizione.
art. 2942 c.c.
nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la “tassatività” della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste.
Le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dalla legge non sono suscettibili di estensione analogica; gli intervalli tra rapporti a termine successivi non sospendono il termine prescrizionale.
art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001
Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perchè, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.
Il divieto di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato comporta che la prescrizione decorra durante il rapporto anche per contratti affetti da nullità, non essendo configurabile il metus che giustifica la sospensione della prescrizione in un rapporto a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal suo materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al lavoratore a termine l’anzianità utile alla progressione retributiva prevista per il lavoratore a tempo indeterminato comparabile. La differenza è ammissibile solo se giustificata da elementi precisi e concreti relativi alla natura delle mansioni o alle modalità del lavoro.
- La legittimità dell’apposizione del termine e le esigenze organizzative o di reclutamento che la giustificano non costituiscono, da sole, una ragione obiettiva per negare la parità nelle condizioni di impiego: il divieto di discriminazione della clausola 4 opera indipendentemente dalla disciplina antiabuso della clausola 5.
- L’equiparazione del personale a termine a quello a tempo indeterminato per alcuni istituti non esclude la discriminazione quanto ad altre condizioni di impiego, inclusa la progressione retributiva, salvo che la condizione invocata sia oggettivamente incompatibile con la natura a termine del rapporto.
- La domanda del dipendente pubblico a termine volta a ottenere il trattamento retributivo spettante al dipendente comparabile ha natura di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., non alla prescrizione decennale prevista per la tutela risarcitoria da mancata attuazione di una direttiva priva di efficacia diretta.
- La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre dalla maturazione di ciascun credito nel corso del rapporto e, per i crediti maturati alla cessazione, dalla cessazione stessa; la regola vale anche quando i contratti a termine siano illegittimi e anche nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale la conversione è preclusa.
- Nel ricorso per cassazione l’interesse a impugnare deve essere concreto e va verificato per ciascun motivo. Quando una sentenza decide una pluralità di cause riunite, il ricorrente deve fornire per ciascuna posizione i dati necessari a dimostrare la rilevanza pratica della censura e a consentire la verifica richiesta; la carenza può determinare l’inammissibilità del motivo.
- La Corte di cassazione può enunciare d’ufficio un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione proposta con un motivo inammissibile, quando la funzione nomofilattica richieda di risolvere un contrasto interpretativo.
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