Cassazione Penale, Sentenza n. 33582/2026 del 15/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per più episodi di riciclaggio aventi a oggetto denaro e assegni ritenuti provenienti dall'esercizio abusivo di attività finanziaria e dall'usura attribuiti a un soggetto deceduto nel corso del procedimento. Il primo imputato ha dedotto l'assenza di prova del reato presupposto e della provenienza illecita di due assegni, l'assenza di consapevolezza della loro origine delittuosa, la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione per avere egli soltanto depositato gli assegni sul conto corrente, nonché l'illegittimità della confisca di una somma di denaro. Il secondo imputato ha contestato la prova della provenienza delittuosa degli assegni versati sul conto della propria ditta individuale, l'assenza di prelievi successivi o di condotte dissimulatorie, la possibilità di spiegazioni lecite collegate a rapporti commerciali, il difetto del dolo e la mancata considerazione della modesta entità delle somme. La terza imputata ha censurato la prova del reato presupposto, l'omessa valutazione di una consulenza di parte sulla disponibilità lecita del patrimonio del soggetto ritenuto autore dell'usura, il difetto di prova della propria consapevolezza, la qualificazione dei fatti come riciclaggio anziché ricettazione e la confisca di denaro e oggetti in oro, deducendo anche la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica riproponessero questioni di merito già esaminate, senza evidenziare vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato integralmente inammissibili i ricorsi dei primi due imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto alla terza imputata, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, confermando quindi la responsabilità per i fatti di riciclaggio, ma ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Il giudice del rinvio dovrà distinguere, con riferimento al denaro e ai singoli beni sequestrati, ciò che deve essere restituito perché collegato a fatti prescritti o non accertati da ciò che può essere confiscato in quanto provento di reati accertati con sentenza. La Corte ha ritenuto che il versamento di assegni o denaro di provenienza delittuosa possa integrare riciclaggio quando costituisca un'operazione attiva idonea anche soltanto a rendere più difficile l'identificazione dell'origine illecita, anche se l'operazione è tracciabile. Ha inoltre ribadito che il reato presupposto non deve essere necessariamente accertato con sentenza irrevocabile, purché la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa e il giudice del riciclaggio ne accerti incidentalmente la sussistenza.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i parametri del giudizio di legittimità; non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, anche per omessa correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 648 c.p.
La ricettazione si perfeziona con la consapevole ricezione di un bene di provenienza illecita.
art. 648-bis c.p.
Il riciclaggio è un reato a forma libera e può realizzarsi mediante sostituzione, trasferimento o operazioni idonee a ostacolare anche soltanto l'identificazione della provenienza delittuosa; il mero ricevimento non è sufficiente, ma il successivo deposito sul conto corrente può costituire condotta attiva di riciclaggio.
art. 648-quater c.p.
La confisca deve riguardare i proventi di reati accertati con sentenza e non può essere disposta indistintamente su beni collegati anche a fatti prescritti o non accertati.
art. 240 c.p.
La confisca presuppone la corretta individuazione del rapporto tra i beni ablati e il reato accertato.
art. 597 c.p.p.
Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, in ragione del contenuto del dispositivo di primo grado, ma ha annullato la confisca per la mancata distinzione tra beni riferibili a fatti accertati e beni riferibili a fatti prescritti.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio per riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza irrevocabile; è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa e che il giudice procedente ne accerti incidentalmente la sussistenza sulla base di elementi probatori adeguati.
- Il riciclaggio richiede, oltre alla ricezione del bene illecito, una condotta attiva di sostituzione, trasferimento o dissimulazione idonea anche soltanto a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa.
- Il deposito in banca di denaro o assegni di provenienza illecita può integrare riciclaggio, poiché, in ragione della fungibilità del denaro, l'operazione può sostituire il bene illecito con denaro formalmente lecito; la tracciabilità dell'operazione non esclude di per sé l'idoneità dissimulatoria.
- La distinzione tra ricettazione e riciclaggio va compiuta verificando se la condotta si sia arrestata alla ricezione consapevole del bene oppure abbia realizzato una successiva operazione attiva di sostituzione, trasferimento o ostacolo all'identificazione della provenienza.
- La confisca deve essere limitata ai beni individuati come prezzo o profitto di reati accertati; quando il compendio sequestrato è collegato anche a fatti prescritti o comunque non accertati, il giudice deve distinguere analiticamente i beni da confiscare da quelli da restituire.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte in appello senza una specifica e autonoma confutazione della motivazione impugnata.
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