Sentenza n. 1170/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento della determinazione a firma del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino – N -OMISSIS- di prot datata -OMISSIS- e notificata in data 23 gennaio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della sanzione disciplinare della CONSEGNA DI GG 3 (TRE) inflitta dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, irrogata in relazione alla redazione di atti di polizia giudiziaria successivi all'arresto in flagranza di una persona accusata di furto. Gli veniva contestato di avere redatto gli atti in modo incompleto e superficiale, omettendo la predisposizione di un album fotografico, non evidenziando il collegamento con un precedente episodio di furto, non delineando il profilo delinquenziale dell'arrestata e non informando il superiore dell'assenza di un atto essenziale per la completa informativa di reato. Il primo motivo deduceva l'assenza o carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza, il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990, sostenendo che il procedimento disciplinare si fosse fondato sulla relazione del superiore e non sul verbale di arresto e sull'annotazione difensiva del ricorrente. Il secondo motivo denunciava la violazione del principio di immutabilità della contestazione, del diritto di difesa e dell'art. 1370 d.lgs. 66/2010, poiché la contestazione era stata integrata nel corso del procedimento. Il terzo motivo deduceva difetto o genericità della motivazione, omessa valutazione delle difese, sproporzionalità della sanzione e violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 1355 e 1397 d.lgs. 66/2010. Il quarto motivo lamentava la mancata valutazione dei precedenti di servizio e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini del gradualismo sanzionatorio e della proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'avvio del procedimento disciplinare fosse fondato sul verbale delle operazioni redatto dal superiore diretto, contenente una relazione dettagliata sulle omissioni contestate, e non su una ricostruzione parziale dei fatti. Le modifiche apportate dal Comandante di Stazione al verbale di arresto sono state qualificate come correzioni e integrazioni migliorative, prive di incidenza sul contenuto sostanziale e sul valore probatorio dell'atto, finalizzate a evidenziare il collegamento tra i due episodi e il profilo delinquenziale dell'arrestata. Il secondo motivo è stato respinto perché l'integrazione della contestazione riguardava la medesima vicenda e la stessa condotta omissiva, aggiungendo elementi utili alla sua migliore definizione senza alterare il nucleo dell'addebito. Il diritto di difesa non è stato ritenuto compromesso, anche perché erano stati concessi ulteriori dieci giorni per presentare deduzioni. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: ai sensi dell'art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010, la motivazione della sanzione deve essere concisa e chiara e indicare l'infrazione, la disposizione violata o la negligenza e le circostanze di tempo e luogo. Il provvedimento sanzionatorio e il rapporto richiamato indicavano le ragioni fondamentali della decisione e consentivano al militare di comprendere l'addebito e di difendersi. La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha ritenuto che la motivazione relativa alla violazione dei doveri connessi al grado, alla dipendenza gerarchica e al senso di responsabilità fosse sufficiente e che la sanzione di tre giorni di consegna fosse proporzionata alla gravità delle condotte. Il quarto motivo è stato quindi respinto, non emergendo una sproporzione manifesta né un vizio nella valutazione degli elementi rilevanti. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione impone che il provvedimento esponga le ragioni della decisione in modo sufficiente a consentire la comprensione dell'addebito e l'esercizio della difesa.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, ma non applicato dal giudice per fondare l'accoglimento delle censure.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di partecipazione e alla valutazione delle difese, senza che il giudice ravvisasse una violazione concreta.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di immutabilità della contestazione disciplinare; l'integrazione è stata ritenuta legittima perché riferita alla medesima vicenda e accompagnata da un ulteriore termine difensivo.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa; nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre da considerarsi i precedenti disciplinari di servizio, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato; vanno punite con maggior rigore le infrazioni intenzionali, commesse in presenza di altri militari, commesse in concorso con altri militari o ricorrenti con carattere di recidiva.
La disposizione individua i criteri per la scelta e la graduazione della sanzione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non manifestamente sproporzionata la sanzione applicata.
art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010
La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
La motivazione della sanzione disciplinare militare è sufficiente quando individua con chiarezza l'infrazione, la negligenza contestata e le circostanze del fatto, consentendo all'interessato di comprendere le ragioni della sanzione e di difendersi.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l'integrazione della contestazione è legittima quando rimane riferita alla medesima vicenda e alla stessa condotta contestata, limitandosi ad aggiungere elementi di precisazione o ulteriori profili connessi, purché all'incolpato sia assegnato un termine congruo per presentare nuove difese.
- La motivazione della sanzione disciplinare militare può essere concisa, ma deve individuare esattamente l'infrazione, la negligenza o la disposizione violata e le circostanze di tempo e luogo, così da rendere comprensibili le ragioni della decisione e consentire un'effettiva difesa.
- La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
- La sanzione disciplinare deve essere commisurata alla natura e alla gravità della mancanza, considerando anche i precedenti di servizio, il grado, l'età e l'anzianità del militare; tuttavia, in assenza di una sproporzione manifesta, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- La correzione o integrazione di atti di polizia giudiziaria da parte del superiore gerarchico non determina, di per sé, l'illegittimità del procedimento disciplinare quando non alteri il contenuto sostanziale né il valore probatorio dell'atto e sia diretta a completare gli elementi necessari alla rappresentazione dei fatti all'autorità giudiziaria.
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