Sentenza del 20/12/2018 n. 2934 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Allevamento di cani - cessione - mancata correlazione con terreno - attività agricola - non è tale - attività commerciale - è tale -tassazione analitica dei proventi - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'attività è stata qualificata come impresa commerciale e non agricola. La mera proprietà di un terreno e l'allevamento di un numero limitato di cani non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il carattere agricolo dell'attività. Di conseguenza, i proventi derivanti dalla vendita dei cuccioli devono essere sottoposti a tassazione analitica secondo le regole proprie dei redditi d'impresa commerciale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività di allevamento e successiva cessione dei cani dovesse essere qualificata come attività agricola, con la conseguente applicazione del relativo regime fiscale. La controversia riguardava invece la mancanza di una dimostrata connessione diretta tra l'allevamento della cucciolata e il terreno di proprietà, nonché il numero esiguo di cani allevati, inferiore a 30.
Norme richiamate
Norme fiscali sulla distinzione tra reddito agrario e reddito d'impresa commerciale
L'attività di allevamento può beneficiare del trattamento agricolo solo quando sussiste una concreta connessione con il terreno e con l'esercizio agricolo; in mancanza, l'attività di vendita degli animali è qualificata come commerciale.
Regole sulla determinazione analitica dei proventi d'impresa
Quando l'attività è commerciale, i ricavi derivanti dalla cessione dei cuccioli devono essere determinati e tassati analiticamente, anziché mediante il regime proprio delle attività agricole.
Massime di principio
- La qualificazione agricola dell'allevamento non dipende esclusivamente dal fatto che si allevino animali o che l'operatore possieda un terreno, ma richiede una connessione effettiva e documentabile tra allevamento e attività agricola esercitata sul terreno.
- La successiva vendita degli animali, se svolta senza una concreta integrazione con il fondo e con modalità organizzate, può configurare un'attività commerciale soggetta a tassazione analitica dei ricavi.
- Il numero degli animali allevati può essere un elemento indicativo, ma non è da solo decisivo: occorre valutare complessivamente l'organizzazione dell'attività, la destinazione del terreno, i costi, le modalità di allevamento e la finalità di vendita.
- Per sostenere la natura agricola dell'attività è opportuno conservare documentazione che dimostri il rapporto tra allevamento, disponibilità e utilizzo del terreno, nonché l'effettiva integrazione dell'attività zootecnica nel ciclo agricolo.
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