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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38166/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso, proposto dall'avv. Tony Ceccarelli per Ciuffarella, articolava due motivi: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 124, comma 1, cod. pen.), con censura sulla tempestività della querela sostenendo che il contratto operativo fosse quello del 12 maggio 2020 con termine di restituzione 31 maggio 2020 e quindi la querela sarebbe stata tardiva; 2) intervenuta remissione di querela il 18/06/2025 con accettazione, deducendo che il reato si fosse estinto e chiedendo annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha respinto il primo motivo ritenendolo aspecifico e fondato su censure di fatto rispetto alla motivazione della Corte d'appello, mentre ha accolto il secondo motivo perché risulta documentata la remissione di querela accettata (verbale del 18/06/2025) che ha determinato l'estinzione del reato procedibile a querela. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, nn. 7 e 11, cod. pen.

    Richiami alle aggravanti contestate in fatto all'imputato; la presenza di aggravanti non altera la procedibilità a querela, salvo che non ricorrano le specifiche condizioni per la procedibilità d'ufficio previste da altre norme

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (indebita utilizzazione di veicolo a noleggio o fattispecie corrispondente), oggetto del procedimento

  • art. 124, comma 1, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tempestività della querela; la Corte di legittimità ha però ritenuto il motivo aspecifico perché si trattava di censura su ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito

  • art. 129 c.p.p.

    Principio secondo cui le cause di proscioglimento e le cause di improcedibilità prevalgono sulle cause di estinzione del reato; utilizzato per valutare l'interesse ad impugnare nonostante la sopravvenuta remissione

  • art. 649-bis cod. pen.

    Norma citata per spiegare che, benché il reato fosse aggravato ai sensi dell'art.61 n.11, la procedibilità d'ufficio richiede circostanze aggravanti speciali diverse dalla sola recidiva o l'incapacità della persona offesa; quindi il reato resta procedibile a querela

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Base normativa per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in caso di estinzione del reato per remissione di querela

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in Cassazione, applicata qui nei confronti dell'imputato nonostante l'annullamento per estinzione del reato

Massime di principio

  • La remissione di querela, se accettata dall'offeso, estingue il reato procedibile a querela anche se il fatto è stato già giudicato: ciò può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • La presenza di aggravanti non elimina automaticamente la procedibilità a querela: per la procedibilità d'ufficio sono necessarie specifiche aggravanti speciali previste dalla legge (es. art. 649-bis), diverse dalla sola recidiva.
  • In Cassazione le censure di fatto (ricostruzione probatoria o valutazione delle prove da parte dei giudici di merito) sono inammissibili se la motivazione di merito è compiuta e coerente; bisogna puntare su questioni di diritto o su errori nella motivazione specificamente evidenziati.
  • L'interesse a proporre impugnazione può persistere anche dopo sopravvenuta estinzione del reato, perché la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela produce effetti diversi e, in concreto, può risultare più favorevole per l'imputato rispetto alla mera estinzione per remissione.
  • Se la remissione di querela è documentata e formalmente accettata, la via procedurale tipica è l'annullamento senza rinvio in Cassazione e non il rinvio per nuovo giudizio.

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