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Sentenza

Sentenza n. 474/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2319/24 Tribunale di Messina-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici e il Ministero era stato condannato ad accreditarvi complessivamente euro 1.500,00, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il TAR ha preliminarmente verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e la formazione del giudicato, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre nove mesi dopo la notificazione del titolo esecutivo e che il passaggio in giudicato risultava attestato dalla segreteria del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire al ricorrente la Carta Docente per il valore complessivo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Gli interessi legali sulle somme dovute sono riconosciuti dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto al comando giudiziale.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è rispettato quando il ricorso per ottemperanza è notificato oltre tale periodo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può includere la facoltà di delega a un funzionario apicale dell’amministrazione, purché resti assicurata l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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