Cassazione Civile, Ordinanza n. 02670/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di gestione patrimoniale stipulati nel 1999 con un intermediario poi incorporato in Unicredit. Il tribunale aveva accolto la domanda degli investitori dichiarando la nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca e aveva assorbito le ulteriori domande basate sulla violazione della normativa di settore a tutela dell'investitore, con condanna alla restituzione delle perdite. In appello la banca ha ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto valido il contratto sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite sul requisito della forma scritta ex art. 23 TUF e ha considerato rinunciate, per mancata riproposizione specifica ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto rinunciate le domande assorbite nonostante la loro espressa riproposizione nella comparsa di risposta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché non sarebbe chiaro quali requisiti di specificità fossero mancati; 3) violazione degli artt. 101, 112 e 346 c.p.c. per decisione a sorpresa, poiché la questione della rinuncia non sarebbe stata sollevata e la corte avrebbe dovuto interpellare le parti; 4) violazione delle norme sulle spese, per avere posto a carico degli attori esborsi che la banca non aveva effettivamente sostenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la comparsa di risposta degli appellati in appello contenesse una riproposizione sufficientemente chiara e univoca delle domande e eccezioni assorbite in primo grado, senza necessità di una trascrizione integrale delle difese già svolte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini le domande assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
forma scritta del contratto quadro
Il requisito della forma scritta è inteso in senso funzionale e si ritiene soddisfatto se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche per facta concludentia.
art. 346 c.p.c.
riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado
La parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle in appello in modo chiaro, preciso e non equivoco; un richiamo meramente generico alle difese di primo grado non basta, salvo che dal complesso dell'atto emerga inequivocabilmente la volontà di mantenerle ferme.
art. 343 c.p.c.
È necessario solo per le domande o eccezioni effettivamente rigettate o decise, non per quelle semplicemente assorbite o non esaminate, rispetto alle quali opera la riproposizione ex art. 346 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
È evocato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla valutazione delle domande riproposte; la Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo, supera la questione nei limiti del vizio di erronea applicazione dell'art. 346 c.p.c.
art. 132 c.p.c.
motivazione della sentenza
È richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa apparenza della motivazione, ma il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 101, comma 2, c.p.c.
contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio
È invocato per sostenere che la questione della rinuncia dovesse essere sottoposta alle parti prima della decisione; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe il motivo.
art. 92 c.p.c.
È richiamato in relazione alla censura sulle spese del primo grado; la questione è assorbita dal rinvio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza e del procedimento
È il parametro formale dei primi tre motivi di ricorso, che denunciano vizi processuali della decisione d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È il parametro del quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La parte vittoriosa in primo grado, se il capo della decisione le è rimasto assorbito e quindi non ha interesse ad appellare, non deve proporre appello incidentale; per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. è però necessario che riproponga espressamente la questione in appello.
- La riproposizione delle domande o eccezioni assorbite non è soggetta a formule sacramentali, ma deve risultare in modo chiaro, specifico e non equivoco dall'atto difensivo nel suo complesso; un richiamo meramente generico alle difese di primo grado non è sufficiente.
- Quando dal contenuto complessivo della comparsa di risposta emerge che la parte intende mantenere ferme le domande assorbite per l'ipotesi di riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello non può considerarle tacitamente rinunciate.
- La specificità richiesta dall'art. 346 c.p.c. non impone la pedissequa ritrascrizione dei fatti costitutivi o delle difese già svolte in primo grado, purché la volontà di devolvere nuovamente la questione al giudice d'appello sia univocamente percepibile.
- Nel contenzioso sull'intermediazione finanziaria, la forma scritta del contratto quadro ha funzione di protezione dell'investitore e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario se il contratto è scritto e consegnato al cliente e risulta la sottoscrizione di quest'ultimo.
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