Cassazione Penale, Sentenza n. 34698/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva assolto l'imputato per alcuni capi ma lo aveva condannato, per bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver trasferito un immobile societario (via Oberdan, Lecce) al fratello ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato. Il ricorrente contestava: la valutazione del bene (sostenendo la congruità del corrispettivo e l'attendibilità delle scritture contabili), l'assenza di concreto pericolo per l'azienda al momento dell'operazione, la non configurabilità dell'aggravante per danno rilevante, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il rifiuto della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi richiedessero una nuova valutazione del merito (non consentita in questa sede) e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e sufficiente: è stata valorizzata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate sul valore di mercato, l'adesione delle parti a tale valore ai fini fiscali e il depauperamento patrimoniale della società. Il terzo motivo (aggravante) è stato ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché l'aggravante deve essere valutata con riferimento alla diminuzione globale della massa attiva. Quarto e quinto motivo (attenuanti generiche e pena sostitutiva) sono stati ritenuti infondati: il giudice del merito ha correttamente svolto una valutazione di fatto difficilmente sindacabile in sede di legittimità e ha legittimamente considerato elementi ostativi (anche una condanna non definitiva) alla concessione delle attenuanti e delle misure sostitutive.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 216, 219, 223
"artt. 223, 216, co.1 n.1 e co.3, 219 R.D. n.267/42"
Le norme sulla bancarotta sono state applicate per qualificare la distrazione di beni societari; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al trasferimento dell'immobile a prezzo sottostimato, con conseguente depauperamento della massa attiva.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
"art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen."
Applicato come criterio di ammissibilità delle censure in Cassazione: solo vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) consentono censura; non è ammessa una rivalutazione libero del materiale probatorio.
Codice civile, art. 2710
"articolo 2710 cod. civ."
Citato in relazione alla presumibile attendibilità delle scritture contabili; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente la valutazione del valore di mercato accertata dall'Agenzia delle Entrate e l'adesione delle parti al valore fiscale.
Codice penale, art. 133
Norma sui criteri per la determinazione della pena e sulla valutazione delle attenuanti/pena sostitutiva: la Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti e delle misure alternative è di fatto rimessa al giudice del merito e insindacabile se motivata.
Legge 24 luglio 2008, n.125 (riforma art. 62-bis c.p.)
"D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125"
Richiamata per il principio che lo stato di incensuratezza non basta più di per sé per ottenere le attenuanti generiche; è necessario che sussistano elementi positivi di segno favorevole.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e d.lgs. 150/2022 (sanzioni sostitutive)
"articoli 53 e seguenti L. 689/1981 (come novellati dal d.lgs. 150/2022) e art. 20-bis cod. pen."
Richiamate in relazione alla possibilità di pena sostitutiva: la Corte ha confermato che la concessione dipende dalla valutazione del fatto e della personalità dell'imputato e da eventuali fattori ostativi (come condanne non definitive).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito: in sede di legittimità sono sindacabili solo vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) o travisamento della prova.
- La valutazione del valore di un bene ai fini dell'accertamento di bancarotta fraudolenta può fondarsi sull'adesione delle parti a una valutazione fiscale (es. valore dichiarato all'Agenzia delle Entrate); l'accettazione di un valore ai fini fiscali è indice di riconoscimento della sua congruità.
- Per l'aggravante del "danno rilevante" si considera la diminuzione globale della massa attiva disponibile per i creditori, non il raffronto con singoli parametri (es. prezzo in bilancio, volume d'affari).
- La semplice esistenza di scritture contabili annotate dall'amministratore non basta a neutralizzare indizi di depauperamento patrimoniale: occorre che le scritture siano efficacemente idonee a provare la legittimità dell'operazione e non sussistano elementi contrari rilevanti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione di pene sostitutive dipendono da una valutazione di fatto del giudice; l'assenza di elementi positivi e la presenza di condanne non definitive possono legittimamente giustificare il loro rifiuto.
- Per chi impugna valutazioni economiche e contabili in sede di legittimità è necessario indicare vizi logici nella motivazione o travisamenti di prova, non limitarsi a proporre una diversa lettura del dato probatorio.
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