Sentenza del 21/01/2015 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposta di registro - Debenza - Somma assegnata nell'Esecuzione Mobiliare - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dell'atto e del valore da assumere come base per la tassazione ai fini dell'imposta di registro nell'ambito di un'esecuzione mobiliare presso terzi. Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta o il criterio di determinazione, sostenendo che si dovesse fare riferimento alla procedura esecutiva attivata per il soddisfacimento del credito. La decisione ha invece individuato come atto rilevante l'ordinanza di assegnazione emessa al termine del pignoramento presso terzi e come valore imponibile la somma concretamente attribuita, anche se l'assegnazione era soltanto parziale rispetto al maggior credito vantato.
La decisione
La debenza dell'imposta di registro è stata ritenuta legittima. Ai fini della tassazione non rileva l'importo complessivo del credito azionato né, in via autonoma, la procedura esecutiva intrapresa, ma il valore del bene o della somma effettivamente attribuita dal provvedimento giudiziario. Nel caso esaminato, il riferimento è quindi alla somma assegnata con l'ordinanza conclusiva del pignoramento presso terzi, anche in presenza di un'assegnazione parziale del credito.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
L'atto giudiziario soggetto a registrazione deve essere tassato considerando il contenuto patrimoniale effettivamente attribuito dal provvedimento, e non il valore astratto o complessivo della pretesa fatta valere nel processo.
Ordinanza di assegnazione nell'esecuzione mobiliare presso terzi
L'ordinanza di assegnazione costituisce l'atto rilevante ai fini della tassazione, perché realizza l'attribuzione della somma al creditore procedente o opponente. La base imponibile è costituita dalla somma concretamente assegnata.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive presso terzi, ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra l'importo complessivo del credito azionato e la somma effettivamente assegnata dal giudice.
- Quando l'assegnazione è parziale, la tassazione deve essere parametrata alla somma attribuita con l'ordinanza, non all'intero credito vantato.
- La procedura esecutiva in sé non costituisce necessariamente il parametro economico della tassazione: assume rilievo il provvedimento giudiziario che produce l'effettivo trasferimento o attribuzione patrimoniale.
- Per contestare un'imposta di registro occorre verificare sia l'atto giudiziario tassato sia il valore patrimoniale effettivamente risultante dal dispositivo, distinguendolo dalle somme richieste o originariamente pignorate.
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