Sentenza del 31/01/2018 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Avviso di Rettifica e liquidazione -Valori compendi immobiliari - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Perizia tecnica giurata - Valore delle stime OMI -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dei compendi immobiliari ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. L’Amministrazione ha utilizzato i valori OMI come parametro per rettificare il valore dichiarato nell’atto. Il contribuente ha contestato tale valutazione, deducendo che i dati OMI costituiscono soltanto elementi presuntivi e non possono, da soli, dimostrare il maggior valore dell’immobile. A sostegno della propria posizione può essere prodotta anche una perizia tecnica giurata, diretta a giustificare il valore effettivo dei beni.
La decisione
La valutazione fondata sui valori OMI è considerata una presunzione semplice, assistita da efficacia iuris tantum: non si tratta di una presunzione legale e può quindi essere superata mediante prova contraria. Gli stessi valori OMI non sono sufficienti, da soli, a fondare la rettifica, se non sono corroborati da ulteriori elementi concreti relativi alle caratteristiche e alle condizioni degli immobili. Una perizia tecnica giurata, unitamente ad altri elementi di valutazione, può dimostrare che il valore dichiarato è corretto o comunque inferiore a quello presunto dall’Amministrazione. L’esito, per come emerge dal principio riportato, è favorevole al contribuente, poiché viene riconosciuta la possibilità di superare la stima OMI con adeguata prova tecnica.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
La norma disciplina la rettifica del valore dei beni e dei diritti oggetto degli atti soggetti a imposta di registro, consentendo all’Amministrazione di verificare la congruità del valore dichiarato sulla base del valore venale in comune commercio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La norma disciplina il potere di rettifica e liquidazione dell’Amministrazione finanziaria e le modalità con cui tale rettifica deve essere motivata e notificata.
Valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)
I valori OMI costituiscono dati di riferimento e presunzioni semplici, non presunzioni legali. Possono concorrere alla determinazione del valore dell’immobile, ma normalmente devono essere integrati da ulteriori elementi specifici e verificabili.
Massime di principio
- I valori OMI non determinano automaticamente il valore fiscalmente corretto di un immobile e non possono, di regola, costituire da soli la prova del maggior valore accertato.
- L’Amministrazione deve considerare le caratteristiche concrete del bene, tra cui ubicazione, stato di conservazione, superficie, destinazione, qualità, pertinenze e condizioni della compravendita.
- Il contribuente può contestare la rettifica producendo una perizia tecnica, preferibilmente giurata, e altra documentazione idonea a dimostrare il valore effettivo del compendio immobiliare.
- La perizia non è automaticamente decisiva, ma deve essere specifica, motivata e fondata su dati comparabili e attendibili.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l’avviso di rettifica sia adeguatamente motivato e se l’Amministrazione abbia utilizzato elementi ulteriori rispetto ai soli valori OMI.
- La presunzione basata sui valori OMI è superabile: il contribuente deve fornire elementi concreti e coerenti, mentre l’Amministrazione non può limitarsi a un richiamo generico alle quotazioni dell’Osservatorio.
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