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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32148/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il recupero di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 662/1996. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione della cartella, la propria estraneita al rapporto di finanziamento (non beneficiario diretto né debitore verso la banca), l'inapplicabilita dell'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 alla fattispecie, la illegittimita dell'iscrizione a ruolo, la non estensione delle conseguenze ai garanti e la presunta irretroattivita dell'art. 8-bis d.l. n. 3/2015 (conv. l. n. 33/2015). Ha pure sollevato questioni relative alla surroga ex art. 1203 c.c. e profili processuali di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure per carenza di specificazione e perche le questioni sostanziali erano pacificate in giurisprudenza di legittimita richiamata. Sul merito, la Corte ha affermato la seguente linea: il credito di restituzione del gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) ha natura pubblicistica privilegiata ai sensi dell'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 e l'azione di recupero puo essere esperita mediante iscrizione a ruolo anche in caso di inadempimento del beneficiario, non soltanto in caso di revoca; il privilegio si estende alle obbligazioni assunte dai garanti e la disposizione introdotta dall'art. 8-bis comma 3 del d.l. n. 3/2015 e trasformata nella l. n. 33/2015 e stata interpretata come confermativa del regime gia vigente, applicabile anche a rapporti anteriori. Il ricorrente e condannato alle spese di giudizio di legittimita, liquidate in favore di ciascuna controricorrente (tra cui Euro 11.000,00 + Euro 200,00 per Mediocredito e Euro 8.800,00 per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione), e soggetto a eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998

    Il privilegio per i crediti di restituzione dei finanziamenti agevolati e applicabile anche agli interventi concessi in forma di garanzia e ai crediti di rivalsa derivanti dalle prestazioni di garanzia; opera anche in caso di inadempimento e costituisce caratteristica genetica della causa del credito.

  • art. 8-bis comma 3 d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015

    Estende l'applicazione della procedura di riscossione coattiva ai terzi prestatori di garanzie; la Corte lo interpreta come disposizione confermativa del regime gia esistente, applicabile anche a rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 17 d.lgs. n. 146/1999

    Riferimento alla procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati impiegata per il recupero del credito privilegiato.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato rispetto all'argomento della surroga del creditore; la Corte ha ritenuto che le eccezioni sulla surroga non siano state adeguatamente specificate o tempestivamente riproposte per incidere sul giudizio.

  • art. 2745 c.c.

    Principio secondo cui la prelazione nasce dalla causa del credito; la Corte lo usa per sostenere che la prelazione del credito del gestore del Fondo sussiste sin dalla sua origine e non dipende dal momento dell'inadempimento o del pagamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale usata per inquadrare i motivi di cassazione; la Corte ha valutato le censure ai sensi delle fattispecie previste dall'articolo e le ha ritenute in parte inammissibili o infondate.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibili talune censure per difetto di specificazione dei motivi e della narrazione dei fatti essenziali.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessita di tempestiva riproposizione in appello delle eccezioni non decise nel primo grado; la Corte ha osservato che non e chiaro se cio sia avvenuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento agli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 132 c.p.c. e art. 24 Cost.

    Invocati dal ricorrente in relazione alla presunta motivazione apparente e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente in relazione ai precedenti giurisprudenziali richiamati.

Massime di principio

  • I crediti di natura pubblicistica finalizzati alla restituzione di somme riconosciute a titolo di agevolazione o a seguito di interventi in garanzia possono godere di un privilegio che consente la riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo anche quando il rimborso nasce da inadempimento e non solo da revoca formale.
  • La tutela privilegiata si estende anche ai terzi prestatori di garanzia (fideiussori), perche il credito del gestore del Fondo, sorto per effetto della surroga a seguito del pagamento, ha causa pubblicistica che giustifica la prelazione.
  • La disposizione introdotta dall'art. 8-bis comma 3 del d.l. n. 3/2015 e convertita dalla l. n. 33/2015 e stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimita come confermativa del regime precedente; pertanto i rapporti anteriori possono essere ricondotti al medesimo regime, anche se non manca giurisprudenza isolata con interpretazioni diverse.
  • Per impugnare efficacemente una cartella relativa a crediti agevolati e necessario formulare censure precise, ben documentate e tempestive; censure generiche o non specificate risultano inammissibili in Cassazione.
  • Le argomentazioni sulla surroga del creditore (art. 1203 c.c.) o sulla natura della posizione del garante richiedono deduzioni processuali e probatorie chiare: se non sono state dedotte nei termini e modi previsti, il giudice puo considerarle assorbite o inammissibili.
  • Esiste un rischio di contrasto giurisprudenziale: prima di agire conviene esaminare i precedenti piu recenti e coerenti della Corte di Cassazione, poiche alcuni arresti isolati possono offrire argomenti di resistenza ma non garantiscono l'esito.
  • Nel valutare la legittimita di una riscossione coattiva nei confronti di un garante, verificare la qualifica del credito come 'di restituzione' e la causalita pubblicistica, nonche la corretta notifica e motivazione della cartella; contestazioni procedurali vanno formulate con precisione processuale.

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