Sentenza del 02/05/2022 n. 13712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugna la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato in gran parte gli accertamenti tributari relativi agli anni 2003-2005: in particolare la ripresa a tassazione dei costi per Euro 3.450.000,00 ritenuti riferiti a operazioni inesistenti (fattura emessa da (---) AG nell'ambito del progetto "Fischer"), la ripresa IRES di perdite su crediti per Euro 1.299.183,91, la ripresa per indebita variazione in diminuzione del reddito riguardante l'accantonamento nel fondo rischi per Euro 2.500.000,00, la rettifica IVA per Euro 299.837,00 e la ripresa IRES di sopravvenienze passive indeducibili per Euro 231.862,40. In cassazione la contribuente deduce numerosi motivi (vizi di procedura, carenza o apparente motivazione, violazione dell'onere della prova e del regime delle presunzioni, "doppia imposizione", errata valutazione delle prove e della rilevanza del fallimento della controparte commerciale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente e ha confermato la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati numerosi profili prospettati dalla ricorrente (anche perché in parte volti a nuovo esame del fatto e della prova, che in sede di legittimità non è consentito). In particolare la Cassazione ha: dichiarato non fondate le censure sulla presunta carenza motivazionale della sentenza d'appello; confermato la valutazione di merito sulla fittizietà delle operazioni relative alla "vicenda Fischer" e, conseguentemente, la legittimità delle riprese IRES/IRAP e IVA; affermato che la presunzione di deducibilità automatica derivante dalla procedura concorsuale (art. 101, comma 5 TUIR) opera solo se sussiste l'esistenza dell'operazione economica sottostante; rigettato la qualificazione delle impugnazioni incidentali come inammissibili alla luce della struttura dell'Agenzia; e condannato la ricorrente alle spese di lite (Euro 30.000,00 per compensi), oltre agli oneri accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario)
art. 35, art. 36, art. 59, art. 60
Regolano l'appello tributario, i requisiti di motivazione della sentenza e l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello soddisfacesse il minimo costituzionale di motivazione (anche per relationem) e ha ricordato che l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto (art. 60), ma che la riproposizione è lecita se non vi è stata declaratoria di inammissibilità e non è spirato il termine.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5; art. 132 c.p.c. comma 3; artt. 273, 274, 277 c.p.c. richiamati
Fondamentale per i rimedi per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omissione di pronuncia). La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla legalità e logicità, non sul merito dei fatti) e ha ritenuto molte censure come tentativi di riesame probatorio impropri.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
art. 101 comma 5; art. 101 comma 5-bis; art. 108; art. 109 (ex 75); art. 163
Art. 101 comma 5: la presunzione di deducibilità automatica delle perdite su crediti in caso di procedure concorsuali opera solo dopo aver accertato l'esistenza dell'operazione sottostante; art. 108/109 e principi di competenza, certezza e inerenza disciplinano la deducibilità; art. 163 vieta la medesima imposizione sullo stesso presupposto, ma la Corte ha chiarito che la doppia imposizione sussiste solo se il medesimo presupposto è tassato due volte e qui il presupposto del 2003 (fondo come manifestazione di ricchezza) era diverso dall'evento che giustifica il recupero nel 2004 (inesistenza dell'operazione).
D.P.R. n. 600/1973
Norme sull'onere della prova e sugli accertamenti; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato il riparto dell'onere della prova e valutato presunzioni gravi, precise e concordanti laddove necessario.
D.P.R. n. 633/1972 (IVA)
art. 21 e altri artt. (19, 26, 54 richiamati nelle censure)
Per la detrazione IVA è richiesta la prova dell'effettiva cessione/prestazione; il fatto dell'avvenuto versamento dell'IVA al fornitore o del fallimento di quest'ultimo non basta a garantire automaticamente la detrazione se l'operazione è stata accertata inesistente.
Codice civile
Riferimenti ai termini di prescrizione/decadenza e richiamo a questioni processuali; la Corte ha ritenuto superflua la doglianza processuale fatta valere alla stregua di questioni di fatto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un controllo di legittimità sulla motivazione e sulla corretta applicazione di norme, ma non rivede il merito dei fatti: le doglianze che chiedono la rivalutazione delle prove sono, se non fondate su errori di diritto, generalmente inammissibili.
- Per contestare costi come fittizi e negare detrazioni IVA o deduzioni IRES, l'Amministrazione deve fondare l'accertamento su indizi gravi, precisi e concordanti; se il giudice del merito li ritiene sussistenti la loro valutazione è difficilmente ribaltabile in Cassazione.
- La presunzione di deducibilità automatica delle perdite su crediti derivante dal fallimento del debitore (art. 101, comma 5 TUIR) opera solo se esiste l'operazione economica sottostante: se questa è stata accertata inesistente, la presunzione non può produrre effetti favorevoli al contribuente.
- La contestazione di "doppia imposizione" richiede una precisa individuazione che il medesimo presupposto sia stato tassato due volte; quando la manifestazione di ricchezza originaria (es. accantonamento a fondo rischi) è diversa dall'evento che giustifica il recupero (inesistenza dell'operazione), l'eccezione di doppia imposizione non opera.
- La detrazione IVA richiede prova dell'effettiva prestazione/cessione oltre alla regolarità formale: il pagamento al fornitore o il suo fallimento non garantiscono automaticamente la detrazione se l'operazione è in realtà inesistente.
- In contenzioso tributario l'articolazione interna dell'Agenzia (uffici regionali o provinciali) non impedisce la proposizione di appelli distinti da uffici diversi: processualmente l'Agenzia è un'unica parte e la proposizione di appelli da uffici periferici successivi non è necessariamente inammissibile.
- I motivi di cassazione che lamentano mera apparenza della motivazione o ripropongono questioni fattuali già decidere in modo conforme nei due gradi di merito sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. se non viene allegata la "diversità" delle ragioni di fatto trattate.
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