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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mira al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra due condanne riportate dall'imputato: a) sentenza Corte d'appello di Trieste 6/10/2021 (irrev. 20/12/2021) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (detenzione di modesta quantità di hashish, piccolo spaccio, commesso il 25/12/2016); b) sentenza Corte d'appello di Trieste 8/4/2019 (irrev. 22/7/2019) per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione di rilevanti quantità di stupefacenti in concorso, fatti da nov./dic.2014 a lugl.2015). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta motivando sulla diversa modalità delle condotte (monosoggettiva vs. concorso) e sulla distanza temporale e quantitativa tra i fatti, ritenendo i due episodi non riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente censura (i) omessa considerazione del riconoscimento della continuazione già operato in sede di cognizione rispetto ad episodi analoghi e (ii) la considerazione del modesto quantitativo come elemento decisivo per escludere la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (motivo primario ritenuto assorbente), ritenendo che la Corte d'appello non abbia verificato le ragioni del precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione e che, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento effettuato dal giudice della cognizione senza dimostrare l'esistenza di circostanze specifiche e significative che escludano la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare la domanda tenendo conto anche dei riconoscimenti già effettuati in sede di cognizione e può escludere la continuazione solo se emergono specifiche e significative ragioni contrarie

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5

    art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990

    Riguarda i reati relativi a sostanze stupefacenti; nel caso concreto sono distinti fatti con quantità e modalità diverse (cospicuo traffico in concorso vs. modesta detenzione per piccolo spaccio), elementi che vanno comunque valutati nel complesso ai fini della continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura rispetto alla valutazione della continuazione; nella pronuncia la Corte sottolinea che la mera diversità delle modalità (es. piccolo spaccio) non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.11240 del 06/12/2000 e Sez.5, n.39837 del 19/05/2014)

    Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000; Sez. 5, n. 39837 del 19/05/2014

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione per fatti analoghi e può escluderlo solo dopo aver dimostrato l'esistenza di specifiche e significative circostanze che rendano gli ulteriori fatti non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto del riconoscimento della continuazione già effettuato dal giudice della cognizione e non può escluderlo senza motivare con circostanze specifiche e significative
  • La diversità delle modalità concretamente descritte (piccolo spaccio vs grande traffico, azione monosoggettiva vs concorso) non è automaticamente idonea a escludere la continuazione: serve un esame comparato e motivato
  • Il solo dato quantitativo (modesta quantità di stupefacente) non basta di per sé a escludere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso
  • La distanza temporale tra i fatti è un elemento rilevante ma va valutata unitamente ad altri indici (identità di finalità, modalità, partecipanti, ripetitività) per stabilire la sussistenza della continuazione
  • In caso di riconoscimento in sede di cognizione di continuità tra episodi analoghi, la parte che chiede la disapplicazione di tale riconoscimento in esecuzione deve aspettarsi che il giudice dell'esecuzione dia motivazione articolata e comprovata per escludere la continuazione
  • Se il giudice dell'esecuzione omette la necessaria verifica comparativa rispetto ai precedenti riconoscimenti, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio

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