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Sentenza

Sentenza n. 9081/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2024, passata in giudicato, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10050/2024, relativa all’attivazione della carta elettronica con una provvista di euro 2.500,00 per gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10050/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all’immediata attivazione della carta, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio, per complessivi euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il TAR era competente ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. L’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha dimostrato l’esecuzione del giudicato né fornito chiarimenti, sicché la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in questa sede. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. In considerazione dell’inerzia reiterata dell’Amministrazione e del ricorso generalizzato a giudizi di ottemperanza per il pagamento del bonus docente, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione del Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione è passato in giudicato, è stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle decisioni nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere sindacati nuovamente i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo l’amministrazione limitarsi a darvi integrale esecuzione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione debitrice deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità dell’adempimento; la mancata contestazione documentata dell’inadempimento conduce all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • La reiterata mancata esecuzione di obblighi derivanti da giudicati, con conseguente necessità per gli interessati di promuovere ulteriori giudizi, può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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