Cassazione Penale, Sentenza n. 27451/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza d'appello: (1) censura procedurale per presunta nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto del nuovo termine a comparire di 40 giorni introdotto dall'art. 601 c. 3-5 c.p.p. dopo il d.lgs. n.150/2022; si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il termine di 40 giorni e non il precedente termine di 20; (2) censura di diritto e di motivazione sull'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per la vittima ultrasessantacinquenne, deducendo che la stessa era stata esclusa nel processo connesso per rapina e non poteva essere nuovamente applicata alle lesioni connesse, nonché carenza della motivazione circa l'effettivo ostacolo alla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo procedurale la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni del cosiddetto rito emergenziale, di modo che il termine minimo per comparire in appello rimaneva di 20 giorni (vecchia formulazione dell'art. 601), mentre la nuova disciplina che fissa il termine a 40 giorni si applicherà alle impugnazioni presentate successivamente (con decorrenza effettiva collegata alle proroghe fino al 30 giugno 2024). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità: parte della censura era inedita perché non proposta in appello; per il resto la motivazione della Corte d'appello è ritenuta sufficiente in quanto ha valutato la concreta vulnerabilità della vittima (71 anni, aggressione alle spalle, caduta e successiva percosse da persona dalla corporatura massiccia) e ha applicato correttamente l'aggravante della minorata difesa o, in via di principio, la specialità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p. per la rapina. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
riferimento al termine a comparire: precedente formulazione 20 giorni; nuova disciplina prevedeva 40 giorni
La Corte ha ritenuto che per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023 si applicasse ancora il termine di 20 giorni; la modifica a 40 giorni si applica alle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore effettiva collegata alle proroghe (post 30/06/2024)
d.lgs. n. 150/2022 (art. 34, comma 1, lett. d) e art. 94, comma 2)
introduzione del nuovo termine e disciplina transitoria che differiva l'entrata in vigore di talune disposizioni
La Corte ha interpretato la disciplina transitoria nel senso che l'ampliamento del termine a 40 giorni rientra nella stessa cornice di rinvio temporale e dunque non era applicabile alle impugnazioni anteriori al termine transitorio
art. 5-duodecies del d.l. n. 162/2022 (convertito)
per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni del rito emergenziale
Questa norma transitoria è stata ritenuta operativa e impeditiva dell'applicazione immediata del nuovo termine a comparire per le impugnazioni presentate entro la data indicata
d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (art. 11, comma 7)
proroga del termine per l'applicazione delle disposizioni transitorie fino al 30 giugno 2024
La proroga conferma che la nuova regolazione decorre in funzione della prima impugnazione proposta dopo la scadenza prorogata, rinviando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23 e 23-bis)
disposizioni del cosiddetto rito emergenziale richiamate dalla normativa transitoria
Le regole emergenziali in materia di celebrazione dei processi sono state ritenute applicabili alle impugnazioni entro la data transitoria, incidendo anche sui termini processuali
art. 628, comma 2, n. 5 cod. pen.
aggravante speciale per la rapina a danno di persona ultrasessantacinquenne
Il Tribunale nel processo connesso per rapina aveva riconosciuto l'aggravante speciale; la Corte ha ritenuto compatibile, in linea di principio, il ricorso al principio di specialità nella valutazione delle aggravanti tra reati connessi
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
aggravante comune della minorata difesa
Per riconoscere l'aggravante è richiesta valutazione concreta della situazione di vulnerabilità e dell'effettivo ostacolo alla difesa; l'età da sola non basta ma può concorrere con le modalità dell'aggressione
Massime di principio
- Per questioni transitorie relative a modifiche processuali la norma applicabile dipende dalla data dell'impugnazione e dalle specifiche disposizioni transitorie/proroghe: verificare sempre la data di presentazione del primo atto di impugnazione.
- Le modifiche al termine a comparire (es. 20 vs 40 giorni) possono non trovare immediata applicazione se la disciplina transitoria dispone proroghe; fare attenzione alle norme di conversione e ai decreti proroga.
- In Cassazione sono inammissibili censure non sollevate nel giudizio di merito: non introdurre nuovi argomenti che non siano stati espressi nei gradi precedenti.
- L'aggravante della minorata difesa non si riconosce automaticamente per l'età: è necessaria una valutazione complessiva e concreta delle modalità dell'aggressione e dell'effettivo ostacolo alla difesa della vittima.
- Quando reati sono strettamente connessi, le aggravanti possono essere valutate in relazione al principio di specialità e alla decisione resa nel giudizio principale; verificare le sentenze connesse prima di sostenere automatismi applicativi.
- La motivazione della sentenza deve mostrare come siano emerse le condizioni che giustificano l'aggravante; una descrizione chiara delle modalità del fatto e delle condizioni della vittima è spesso sufficiente per resistere al controllo di legittimità.
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