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Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 4097 resa il 12 luglio 2024 dal Tribunale ordinario di Palermo

Giustizia amministrativa202502114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva accertato la responsabilità del Comune e lo aveva condannato all’esecuzione di lavori, al pagamento delle somme dovute e delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari danneggiati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, con la quale il Comune era stato condannato a eseguire le opere indicate dal consulente tecnico d’ufficio per eliminare i danni da infiltrazioni d’acqua, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., nonché a rimborsare le spese di lite e a sostenere definitivamente le spese di CTU. È stato dedotto e documentato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, senza integrale adempimento da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di Palermo di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, all’integrale pagamento delle somme dovute e all’esecuzione dei lavori prescritti dal titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su istanza della parte interessata. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha stabilito le modalità di deposito telematico degli atti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.189,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva.

  • art. 1126 c.c.

    secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.

    Il titolo esecutivo aveva disposto che le opere fossero eseguite secondo i criteri di ripartizione indicati dalla norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, nonché le ulteriori spese connesse all’adempimento dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, destinataria della condanna, non abbia adempiuto spontaneamente e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione sia il pagamento integrale delle somme dovute in forza del titolo giudiziale sia l’esecuzione delle opere specificamente prescritte dalla sentenza da eseguire.
  • Quando l’amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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