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Sentenza

Sentenza n. 1976/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 990/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Monza, Sez. Lavoro, pubblicata in data 19.12.2024 nella procedura ivi al n. r.g. 2284/2024;

Giustizia amministrativa202503201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo il 2 gennaio 2025. In particolare, lamentava il mancato accredito sulla carta del docente degli importi riconosciuti dal giudice ordinario, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi decorrenti dalla data in cui ciascun accredito avrebbe dovuto essere effettuato. Il Ministero si è costituito depositando documentazione attestante l'avvenuto accredito dei voucher. La ricorrente ha quindi mantenuto interesse alla sola esecuzione della parte del giudicato relativa agli interessi. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, chiarendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Cartabia. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché l'amministrazione aveva accreditato i voucher sulla carta docente. Ha invece accolto il ricorso quanto agli interessi, ritenendo non integralmente eseguito il giudicato, e ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    spedizione in forma esecutiva

    La spedizione in forma esecutiva, già requisito per l'esecuzione civile, non è più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia; ciò non incide sulla decorrenza del termine di 120 giorni, che resta collegata alla notificazione del titolo esecutivo munito di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
  • La soppressione della spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. non elimina né modifica il requisito della previa notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine di 120 giorni richiesto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione esegue nelle more del giudizio la parte principale della prestazione stabilita dal giudicato, la materia del contendere cessa limitatamente a tale parte; il giudizio di ottemperanza può tuttavia proseguire per le componenti residue, quali gli interessi, non ancora corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione integrale del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di completare l'adempimento entro un termine assegnato e condannarla alle spese se l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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