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Sentenza

Sentenza n. 5732/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1146/2025 del 1° giugno 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Giustizia amministrativa202507259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza n. 1146/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato a riconoscere alla ricorrente euro 1.500 tramite buono elettronico della carta del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1146/2025 del 1° giugno 2025, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando che il Ministero non aveva provveduto al pagamento di euro 1.500 mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre agli interessi legali. Ha domandato l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà intervenire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della difesa della ricorrente, dell’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero a pagare, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto l’astreinte è stata fissata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, fino all’effettivo adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare il responsabile della DGOSV quale commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’amministrazione inottemperante, con facoltà di delegare un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non prospetta elementi ostativi, il giudice dell’ottemperanza può ordinarne l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, stabilendo un successivo termine per l’intervento sostitutivo.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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