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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica per il docente, per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 2.000,00. Poiché il beneficio non era stato costituito, aveva promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR, che aveva accolto il ricorso ordinando al Ministero di provvedere entro sessanta giorni, ma aveva liquidato le spese di lite in soli euro 500,00. L’appello era limitato al capo relativo alle spese ed era fondato sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a. e delle disposizioni costituzionali e ordinistiche richiamate, censurando l’importo perché immotivato, considerevolmente inferiore ai valori tariffari e lesivo del decoro professionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto erronea la liquidazione di euro 500,00 perché disposta senza una giustificazione e in misura non conforme alla regola della soccombenza e ai limiti della discrezionalità giudiziale nella determinazione delle spese. Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente la soccombenza; una motivazione specifica è necessaria quando il giudice intenda discostarsene. Sebbene la quantificazione delle spese sia discrezionale, non sono ammesse somme meramente simboliche o abnormi e la liquidazione non può risultare lesiva del decoro professionale. Richiamando precedenti conformi, il Collegio ha rideterminato in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, e ha liquidato in euro 300,00 le spese del giudizio d’appello, con gli stessi accessori e rimborso del contributo unificato. Le somme sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La regolazione delle spese nel processo amministrativo segue il principio della soccombenza e richiama il regime previsto dal codice di procedura civile.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve sostenere le spese del giudizio; la regola costituisce il parametro ordinario per la decisione sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La deroga al principio della soccombenza richiede una specifica giustificazione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica mediante richiamo a un precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente il rinvio motivazionale a precedenti conformi, purché siano individuati e pertinenti alla questione decisa.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Impone il rispetto del principio di sintesi nella redazione della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per il docente riconosciuto dal giudice civile.

  • D.M. 147/2022

    I valori tariffari sono stati utilizzati come parametro per valutare l’inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato in relazione ai valori e alle soglie minime dei compensi professionali.

  • D.M. 37/2018

    È richiamato dall’appellante insieme alla disciplina dei parametri forensi a tutela del decoro professionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la decisione sulle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice deve fornire una motivazione specifica quando intenda discostarsene per ragioni diverse dall’esito della lite.
  • La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche, abnormi o comunque lesive del decoro professionale.
  • Quando il giudizio di ottemperanza è promosso per ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile e il ricorrente risulta vittorioso, la liquidazione delle spese deve rispettare il principio della soccombenza e non può essere fissata in misura immotivatamente inferiore ai parametri applicabili.
  • L’impugnazione limitata al capo della sentenza relativo alle spese comporta che il valore della controversia in appello sia costituito dalle sole spese legali oggetto di contestazione, ai fini della liquidazione dei compensi del secondo grado.
  • Il giudice amministrativo può motivare una sentenza semplificata mediante il richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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