Sentenza n. 11798/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1146/2025 del Tribunale Ordinario di Velletri - Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto l'indennità per ferie non godute, il beneficio della Carta del docente e le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La decisione aveva riconosciuto il diritto a 17,92 giorni di ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.154,50 oltre interessi; aveva inoltre riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025, con accredito di euro 500,00 oltre accessori, e aveva liquidato le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione ha sostenuto di avere adottato atti preparatori e di essere in attesa degli adempimenti del MEF e di Sogei per la liquidazione e l'accredito, dichiarando altresì di avere emesso speciali ordini di pagamento per le spese legali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, nonché decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero non aveva fornito prova dell'integrale esecuzione del giudicato. Gli adempimenti documentati erano meramente preparatori e non dimostravano l'effettivo pagamento dell'indennità per ferie, l'accredito della Carta del docente e l'integrale esecuzione delle altre statuizioni. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti della pretesa accertata nel titolo giudiziale. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della tempestiva attivazione dell'Amministrazione, pur non essendo intervenuta l'esecuzione completa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Radica la competenza del giudice amministrativo dell'ambito territoriale in cui ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento, ai fini dell'ottemperanza nei casi indicati dalla norma.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni per obbligazioni pecuniarie.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È il fondamento normativo del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento, sulla somma relativa alla Carta del docente, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice verifica l'effettiva e integrale esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo, senza poter rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudice della cognizione.
- La produzione di atti interni, ordini di pagamento o adempimenti preparatori non dimostra l'integrale esecuzione di una condanna, quando non risulti l'effettivo pagamento delle somme dovute o l'effettiva attribuzione del beneficio riconosciuto dal giudicato.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, e accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione debitrice deve fornire elementi idonei a dimostrare la corretta e integrale esecuzione del titolo; la mera allegazione di attività preparatorie non è sufficiente.
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