Sentenza n. 42/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NON-OMISSIS-HÈ, SE -OMISSIS-ASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLI-OMISSIS-AZIONE PREVIA SOSPENSIVA: A) del decreto Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS-. -OMISSIS- – -OMISSIS- plesso -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto -OMISSIS-omprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 22 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 27 ore di cui necessita; B) del P.E.I. a.s. 2025-2026, modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS- del 17.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di insegnante di sostegno e PEI 2025/2026, in luogo delle 27 ore di frequenza scolastica indicate come necessarie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, necessitava, secondo il PEI e il GLO, della copertura di tutte le 27 ore settimanali di frequenza con l'insegnante di sostegno. Il dirigente scolastico aveva tuttavia assegnato soltanto 22 ore. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla copertura integrale, o comunque all'assegnazione del numero massimo di ore ritenuto necessario, mediante l'annullamento degli atti impugnati. Il GLO aveva rilevato che la carenza di cinque ore comportava una criticità importante per la qualità dell'inclusione e per l'organizzazione quotidiana dell'alunno. Anche una successiva relazione del dirigente scolastico aveva riconosciuto la necessità e urgenza di assicurare un sostegno permanente e continuo per tutte le 27 ore. Dopo un decreto monocratico che aveva sollecitato il riesame della determinazione, l'amministrazione non aveva provveduto. Gli atti sono stati ritenuti viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà, in quanto la concreta assegnazione delle ore non era coerente con le esigenze accertate nel PEI e dal GLO. Il ricorso è stato trattato con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 nei limiti indicati in motivazione, imponendo all'amministrazione di riesercitare il potere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell'alunno quale accertato dal GLO e riformulando la determinazione relativa alle ore di sostegno. La decisione ha valorizzato la gravità della disabilità, le valutazioni specialistiche del GLO e il riconoscimento proveniente dalla stessa amministrazione scolastica circa la necessità della copertura integrale. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, con distrazione, e di ulteriori 2.000 euro a titolo di sanzione per resistenza temeraria ex art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all'art. 96 c.p.c. La resistenza è stata ritenuta incoerente e priva di apprezzabile base perché l'amministrazione, pur chiedendo il rigetto, aveva depositato una relazione dirigenziale sostanzialmente riconoscitiva della fondatezza della pretesa. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La situazione di gravità della disabilità costituisce il presupposto della particolare esigenza di sostegno scolastico accertata nel caso concreto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base del decreto monocratico con cui l'amministrazione era stata sollecitata a riesaminare l'assegnazione delle ore.
art. 2 c.p.a.
È stato richiamato in relazione al dovere di collaborazione processuale dell'amministrazione, ritenuto violato dal mancato riesame sollecitato dal giudice.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Ha fondato la condanna d'ufficio dell'amministrazione per resistenza temeraria.
art. 96 c.p.c.
È stato richiamato quale parametro della responsabilità aggravata per la condotta processuale incoerente e idonea a protrarre inutilmente il contenzioso.
art. 15 disp. att. c.p.a.
Ha disciplinato la destinazione al bilancio dello Stato della sanzione pecuniaria per resistenza temeraria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali nelle riproduzioni e diffusioni della sentenza.
Massime di principio
- Quando il PEI e il GLO accertano, in relazione alla concreta condizione dell'alunno con disabilità grave, la necessità della copertura integrale delle ore di frequenza scolastica mediante insegnanti di sostegno, l'amministrazione non può assegnare un numero inferiore di ore senza una motivazione coerente e adeguata alle esigenze individuali accertate.
- La determinazione delle ore di sostegno deve essere fondata sul fabbisogno effettivo e personalizzato dell'alunno, quale risultante dalle valutazioni del GLO e dal PEI, e non può essere giustificata soltanto da esigenze organizzative o dalla disponibilità ordinaria di personale.
- La mancata attivazione, ove necessaria, della procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga è illegittima quando il PEI e il GLO stabiliscono che la tutela delle esigenze didattiche e personali dell'alunno richiede la copertura integrale delle ore scolastiche, salvo che l'amministrazione dimostri di avere effettuato la richiesta e che la mancata copertura dipenda dall'inosservanza dell'ufficio scolastico competente.
- La contraddittorietà tra il PEI, le valutazioni del GLO e il provvedimento di assegnazione delle ore integra un vizio di motivazione e rende illegittimo l'atto, imponendo all'amministrazione di riesercitare il potere entro il termine stabilito dal giudice e nel rispetto del fabbisogno effettivo dell'alunno.
- La costituzione in giudizio dell'amministrazione per il rigetto del ricorso, accompagnata dal deposito di una relazione dell'organo scolastico che riconosce sostanzialmente la fondatezza della pretesa, può integrare resistenza temeraria quando la difesa risulti incoerente e idonea a protrarre inutilmente il contenzioso, con applicazione della responsabilità aggravata e della relativa sanzione pecuniaria.
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