Sentenza n. 251/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Bagno Calypso S.r.l.U. il 13 marzo 2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, comunicata alla ricorrente il 28 dicembre 2023 (doc. n. 14), recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», con la quale la durata del rapporto concessorio è stata limitata al 31 dicembre 2024. nonché per accogliere le seguenti domande, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine del Comune di Piombino che avevano differito la scadenza delle concessioni demaniali marittime, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determine comunali relative all'estensione o al differimento dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime. Con i motivi aggiunti ha contestato la successiva determinazione che aveva limitato la durata del rapporto concessorio al 31 dicembre 2024. Ha inoltre formulato domande di accertamento e di condanna, chiedendo, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, di accertare l'inapplicabilità al rapporto concessorio dei principi di trasparenza e concorrenza enunciati dalla giurisprudenza europea, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021, in ragione dell'anteriorità del rapporto rispetto al 7 dicembre 2000. In via ulteriore ha chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure, le domande di accertamento e condanna né la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il giudice ha ritenuto che l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisse qualsiasi pronuncia di merito e qualsiasi iniziativa officiosa, poiché nel processo amministrativo opera il principio dispositivo in senso ampio: fino alla trattenuta della causa in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può rinunciare alla decisione dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel rito della decisione adottata.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni di cui chiedeva di escludere l'applicazione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.
direttiva 2006/123/CE
Richiamata dalla ricorrente; la sua applicabilità al rapporto concessorio non è stata esaminata nel merito.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di disapplicazione della normativa nazionale; la questione non è stata decisa.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle domande proposte; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo opera un principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino alla decisione e può determinare l'improcedibilità mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- A fronte di un'espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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