Sentenza n. 174/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, - del provvedimento autorizzativo formatosi, anche eventualmente nelle forme del silenzio – assenso, in ordine alla installazione ed edificazione dell'antenna telefonica da parte di Iliad SpA presso la località di Cologna Spiaggia in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Nazionale Adriatica n. 67/68 e tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti, e comunque connessi, in quanto illegittimi ed ingiusti, tra i quali l'atto di significazione Iliad S.p.A. del 30.08.2022 prot. 51916.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: titolo autorizzatorio, anche formatosi per silenzio-assenso, relativo all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in località Cologna Spiaggia, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e operatore telefonico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione implicita formatasi sull'istanza presentata dall'operatore telefonico il 28 dicembre 2021. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 11 e 12 della l.r. Abruzzo n. 45/2004, dell'art. 32 Cost. e l'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il Comune, non avendo approvato il regolamento comunale sulle antenne, il programma annuale delle installazioni e la necessaria individuazione dei siti nel PRG, non avrebbe potuto consentire la formazione del silenzio-assenso. È stata inoltre contestata la localizzazione dell'impianto in zona agricola E2, qualificata come area di valore naturale o paesistico, nonché la contraddittorietà con una mozione consiliare diretta a impedire l'opera nelle more dell'approvazione del piano antenne. Con il secondo motivo è stata dedotta la carenza o inadeguatezza del titolo edilizio, in violazione dell'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, assumendo che per un impianto di potenza superiore a 20 watt fosse necessario uno specifico permesso di costruire, oltre all'autorizzazione sismica. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, decidendo il merito.
La decisione
Il ricorso è stato respinto perché infondato. Il TAR ha affermato che gli impianti di ricezione e trasmissione di radiofrequenze sono infrastrutture assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggetti al procedimento unico e semplificato previsto dal d.lgs. n. 259/2003. Il potere comunale di regolamentazione e pianificazione, previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, deve essere esercitato nel rispetto della disciplina statale e non può introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti. Ne deriva che la mancata approvazione del regolamento comunale, del programma annuale o della variante urbanistica non impedisce il rilascio, anche per silenzio-assenso, dell'autorizzazione prevista dalla normativa statale. La mozione consiliare non poteva quindi impedire la formazione del titolo, essendo diretta a una limitazione ritenuta illegittima. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il procedimento unico di cui all'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 assorba anche i titoli edilizi necessari per gli impianti di potenza superiore a 20 watt, attraverso un'autorizzazione espressa o implicita comprendente tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte. Gli impianti sono compatibili con ogni destinazione urbanistica, salvo specifiche esigenze di tutela di beni architettonici, paesaggistici o di altri interessi pubblici rilevanti. Nel caso concreto non risultavano vincoli paesaggistici o ambientali sull'area; la destinazione E2 costituiva un vincolo urbanistico conformativo e non impediva la realizzazione di un'opera di urbanizzazione primaria. È stata infine ritenuta insussistente la denunciata mancanza dell'autorizzazione sismica, poiché una nota del Servizio provinciale competente attestava l'esito positivo del controllo sulla progettazione dell'intervento. Le spese sono state compensate in ragione della rilevanza dell'interesse personale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia
La potestà regolamentare e pianificatoria comunale è subordinata alla disciplina statale e non può comportare limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti.
artt. 43 e 44 d.lgs. n. 259/2003
Gli impianti di comunicazione elettronica sono infrastrutture assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggetti a un procedimento unico; per gli impianti di potenza superiore a 20 watt l'autorizzazione espressa o tacita comprende tutti gli atti di assenso necessari, inclusi i titoli edilizi.
art. 11 l.r. Abruzzo n. 45/2004
Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi
La disposizione regionale deve essere interpretata conformemente alla disciplina statale; la mancata adozione del regolamento, del programma annuale o della pianificazione localizzativa non è ostativa al conseguimento dell'autorizzazione statale, anche per silenzio-assenso.
art. 12 l.r. Abruzzo n. 45/2004
Il richiamo alla disposizione non conduce all'illegittimità del titolo, poiché le limitazioni regionali e comunali devono comunque rispettare i limiti posti dalla legislazione statale.
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
La necessità di un autonomo permesso di costruire è esclusa dalla disciplina speciale del procedimento unico previsto dal d.lgs. n. 259/2003, che assorbe i titoli edilizi necessari.
art. 32 Cost.
Il richiamo alla tutela della salute non giustifica, nel caso concreto, l'annullamento del titolo, in assenza di specifici vincoli o di una contestazione fondata sul superamento dei limiti di esposizione, riservati alla disciplina statale.
Massime di principio
- La mancata approvazione da parte del Comune del regolamento sulle antenne, del programma annuale delle installazioni o della pianificazione localizzativa non può impedire la formazione dell'autorizzazione per un impianto di comunicazione elettronica quando la disciplina statale prevede un procedimento unico, anche tacito, per il rilascio del titolo.
- Il potere comunale di regolamentare e pianificare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica deve rispettare la legislazione statale e non può tradursi in divieti o limitazioni generalizzate riferiti a intere aree del territorio comunale.
- Per gli impianti di telefonia mobile soggetti al procedimento unico previsto dal d.lgs. n. 259/2003, l'autorizzazione espressa o formatasi per silenzio-assenso comprende i titoli edilizi e gli altri atti di assenso necessari all'installazione, senza necessità di un autonomo permesso di costruire.
- Gli impianti di comunicazione elettronica, in quanto assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con le destinazioni urbanistiche, salvo che sussistano specifiche esigenze di tutela di beni architettonici, paesaggistici o ambientali, ovvero disposizioni puntuali poste a protezione di altri interessi pubblici rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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