Sentenza n. 484/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari - dell’atto n. 304 del 30.12.2025, con cui, a rettifica parziale del precedente atto unico n. 302 del 29.12.2025, il Comune di Capannori ha rigettato definitivamente l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 presentata da Inwit per la realizzazione della SRB NIN3146 prevista nel PNRR; - della determinazione del Segretario generale n. 1903 del 30.12.2025 di parziale rettifica della determinazione n. 1899 del 29.12.2025, di conclusione negativa della conferenza di servizi; - dell’atto unico n. 302 del 29.12.2025 e della determinazione n. 1899 del 29.12.2025 e di ogni atto e parere ad essi presupposto e connesso, anche endoprocedimentale, con cui è stata negata l’autorizzazione all’installazione della SRB, tra cui: - l’atto di conferma del parere negativo del Settore assetto del territorio prot. n. 90951 del 23.12.2025; - il parere negativo prot. n. 83373 del 18.12.2025 dell’Ufficio edilizia privata; - la determinazione del Segretario generale comunale n. 1662 del 2.12.2025; - il parere negativo prot. n. 72012 del 13.11.2025 dell’Ufficio edilizia; - ove occorrer possa, il parere negativo prot. n. 69985 del 5.11.2025; - ove occorrer possa, il programma comunale degli impianti e la coeva deliberazione del Consiglio comunale di approvazione n. 44/2025 e relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base, nonché gli atti conclusivi e presupposti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha concluso negativamente il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di una stazione radio base destinata alla copertura di aree a fallimento di mercato nell’ambito del Piano Italia 5G, finanziato con risorse PNRR. Inizialmente il diniego era fondato sia sulla non conformità dell’intervento al Programma comunale degli impianti sia sull’asserita inammissibilità dell’opera in un’area divenuta non pianificata per la decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio. Con la rettifica del 30 dicembre 2025 l’Amministrazione ha ritenuto superata la prima ragione ostativa, in forza della deroga prevista dall’art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, mantenendo soltanto il diniego fondato sull’art. 105 l.r. Toscana 65/2014. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 43, 44 e 51 d.lgs. 259/2003, dell’art. 105 l.r. 65/2014 e dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere, sostenendo che i limiti previsti per le aree non pianificate riguardano esclusivamente gli interventi edilizi propriamente detti e non possono impedire l’installazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche, qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. In via condizionata, con il secondo motivo, ha contestato anche la non conformità dell’installazione al Programma comunale degli impianti, questione poi superata dalla stessa Amministrazione mediante la rettifica degli atti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che, dopo la rettifica del 30 dicembre 2025, restasse da esaminare soltanto il primo motivo. Il motivo è stato accolto. L’art. 105, comma 2, l.r. Toscana 65/2014, che nelle aree non pianificate consente esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, è stato interpretato come riferito ai soli interventi edilizi propriamente detti, ossia a quelli che comportano creazione di superficie o volumetria e ai quali sono logicamente riferibili le categorie edilizie indicate dalla norma. Le stazioni radio base, pur potendo rientrare nella categoria della nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4), d.P.R. 380/2001, costituiscono infrastrutture funzionali ai servizi di telecomunicazione, qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Esse sono pertanto, in linea generale, compatibili con ogni destinazione urbanistica e non sono automaticamente assoggettate ai limiti edilizi previsti per le aree non pianificate. La necessità di un titolo edilizio non determina, di per sé, l’applicazione dell’art. 105 l.r. 65/2014: per tali infrastrutture il titolo autorizzatorio è integrato nell’autorizzazione prevista dall’art. 44 d.lgs. 259/2003, la cui determinazione positiva sostituisce gli atti di assenso necessari delle amministrazioni coinvolte. Il diniego è stato quindi annullato per quanto di ragione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati.
L’autorizzazione unica per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica integra il titolo edilizio e sostituisce gli ulteriori atti di assenso necessari.
art. 43 d.lgs. 259/2003
infrastrutture di comunicazione elettronica assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
La qualificazione delle infrastrutture come opere di pubblica utilità e opere di urbanizzazione primaria ne fonda la compatibilità generale con le destinazioni urbanistiche.
art. 105 l.r. Toscana 65/2014
Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso o aumento del numero delle unità immobiliari.
I limiti previsti per le aree non pianificate riguardano gli interventi edilizi propriamente detti, associati alla creazione di superficie o volumetria, e non si applicano automaticamente alle infrastrutture per telecomunicazioni.
art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4), d.P.R. 380/2001
interventi di nuova costruzione.
La riconducibilità delle stazioni radio base alla nuova costruzione comporta la necessità di un titolo edilizio, ma non determina automaticamente l’applicazione dei limiti sostanziali previsti dall’art. 105 l.r. Toscana 65/2014.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
necessità del permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione.
Per le infrastrutture considerate il titolo edilizio è necessario, ma viene integrato nell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003.
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare.
Il giudizio può essere definito in forma semplificata quando, sentite le parti, la causa è matura per la decisione già all’esito della camera di consiglio cautelare.
Massime di principio
- I limiti agli interventi edilizi previsti dalla disciplina regionale per le aree non pianificate devono essere riferiti agli interventi edilizi propriamente detti, caratterizzati dalla creazione di superficie o volumetria e riconducibili alle categorie di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, salvo un’espressa previsione normativa incompatibile con tale interpretazione.
- Le stazioni radio base e le altre infrastrutture per comunicazioni elettroniche, in quanto opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono in linea generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e non possono essere negate per il solo contrasto con la disciplina urbanistica generale o con i limiti edilizi propri delle aree non pianificate.
- La qualificazione di una stazione radio base come intervento di nuova costruzione ai sensi del d.P.R. 380/2001 comporta la necessità di un titolo edilizio, ma non implica automaticamente l’applicazione di ogni limite sostanziale previsto per gli interventi edilizi ordinari.
- Per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, l’autorizzazione prevista dall’art. 44 d.lgs. 259/2003 integra il titolo edilizio e, una volta conclusa positivamente la conferenza di servizi, sostituisce gli ulteriori provvedimenti, pareri, nulla osta e atti di assenso necessari di competenza delle amministrazioni interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →