Cassazione Civile, Ordinanza n. 14877/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'assegnazione di somme avvenuta nell'ambito di un'esecuzione di valore inferiore a euro 1.033,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul presupposto che l'esenzione operi solo per i procedimenti di competenza del Giudice di pace e per le relative impugnazioni, mentre nel caso concreto l'ordinanza proveniva dal Tribunale. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 46, comma 1, l. n. 374/1991, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato l'esenzione ai procedimenti del Giudice di pace nonostante un orientamento di legittimità che ne ammetterebbe l'applicazione più ampia; con il secondo ha censurato la disciplina delle spese di lite, ritenendo ingiustificata la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza dell'Agenzia volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché il presunto ritiro in autotutela dell'avviso non risultava provato con certezza. Ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui l'esenzione di cui all'art. 46 l. n. 374/1991 si applica a tutte le sentenze rese nei procedimenti di valore non superiore a euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, L. n. 374/1991
cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi
L'esenzione si applica a tutte le sentenze adottate nei procedimenti di valore non superiore a euro 1.033,00, senza limitazione alle sole decisioni del Giudice di pace o alle relative impugnazioni, in coerenza con la lettera della norma e con la sua ratio di riduzione del costo del servizio giustizia per controversie di modesto valore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 91 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che non ricorressero i presupposti per la compensazione delle spese.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Consente, in caso di cassazione con decisione nel merito, la condanna della parte soccombente alle spese dei precedenti gradi di giudizio.
art. 93 c.p.c.
Viene applicato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di registro prevista per le controversie di modesto valore non va interpretata in senso restrittivo come limitata agli affari trattati dal Giudice di pace, se il testo normativo e la ratio indicano una portata generale riferita al tipo di procedimento e al suo valore.
- Quando la cessazione della materia del contendere è invocata per un asserito ritiro in autotutela dell'atto impugnato, occorre una prova certa dell'effettivo venir meno dell'oggetto della lite; la mera allegazione di parte non basta se l'atto di autotutela non è identificato con precisione.
- Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere direttamente nel merito, pronunciando l'accoglimento dell'originaria domanda o impugnazione.
- Nel caso di cassazione con decisione nel merito, le spese di tutti i gradi possono essere poste a carico della parte risultata soccombente, secondo il principio di soccombenza e nei limiti dell'art. 385 c.p.c.
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