Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza n. 7435 del 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202400209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7435 del 2023 e n. 2727 del 2025, con richiesta di nomina di un commissario ad acta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le parti ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione delle pronunce con cui era stato accertato, da un lato, l’estinzione dell’obbligo del Comune di rilasciare i titoli edilizi previsti dalla convenzione urbanistica relativa al piano di lottizzazione “Bacchiglione” e, dall’altro, il diritto dei lottizzanti alla ripetizione del valore dei terreni ceduti e delle opere di urbanizzazione realizzate. Con la sentenza n. 2727 del 2025 il Consiglio di Stato aveva ordinato al Comune il pagamento di somme determinate, oltre interessi e rivalutazione, e aveva posto a carico dell’amministrazione le spese del giudizio di ottemperanza e il compenso del verificatore. A seguito di un iniziale adempimento solo parziale, i ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha successivamente depositato documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute, compresi gli interessi legali maturati. In udienza i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla nomina del commissario, dando atto dell’integrale versamento, ma hanno insistito per la condanna del Comune alle ulteriori spese processuali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto dell’integrale adempimento, da parte del Comune, degli obblighi stabiliti dalle precedenti sentenze e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla nomina del commissario ad acta. La richiesta di condanna al pagamento di ulteriori spese processuali è stata respinta mediante compensazione delle spese. Il Collegio ha valorizzato la già intervenuta liquidazione delle spese con la sentenza n. 2727 del 2025, la condotta collaborativa del Comune e la ridotta attività processuale successiva, considerato che i ricorrenti non avevano depositato memorie prima della camera di consiglio. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1256, comma 2, c.c.

    La precedente sentenza del Consiglio di Stato ha richiamato tale disposizione per dichiarare estinto l’obbligo del Comune di rilasciare i titoli edilizi previsti dalla convenzione urbanistica, in ragione dell’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento.

  • art. 1463 c.c.

    La precedente sentenza del Consiglio di Stato ha richiamato tale disposizione, unitamente all’art. 1256, comma 2, c.c., per dichiarare estinto l’obbligo di rilascio dei titoli edilizi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente agli obblighi derivanti dal giudicato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla nomina del commissario ad acta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle ulteriori spese del giudizio di ottemperanza può essere disposta considerando la già avvenuta liquidazione delle spese in una precedente pronuncia, la condotta collaborativa dell’amministrazione e la ridotta attività processuale successiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.