Cassazione Penale, Ordinanza n. 04413/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha confermato la revoca della sospensione condizionale disposta dalla corte d'appello, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La corte d'appello aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza, ritenendo che, per effetto di una successiva sentenza di condanna irrevocabile relativa ad altri fatti, il cumulo sanzionatorio avesse superato i limiti previsti dall'art. 163 c.p. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la revoca del beneficio. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va riferita alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, non alla data di commissione del reato a cui tale sentenza si riferisce.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, c.p.
La revoca della sospensione condizionale è disposta quando sopravviene una condanna che incide sui presupposti del beneficio, in relazione al cumulo sanzionatorio.
art. 163 c.p.
Il beneficio della sospensione condizionale è subordinato al rispetto dei limiti di pena complessivamente considerati; il superamento di tali limiti giustifica la revoca.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione della colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01
"In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce"
Il parametro temporale decisivo, per stabilire se la successiva condanna rilevi ai fini della revoca, è la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non quella del fatto-reato cui essa si riferisce.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il raffronto temporale tra i reati rilevanti deve essere operato avendo riguardo alla data in cui la sentenza concessiva del beneficio diviene irrevocabile, e non alla data di commissione del fatto oggetto di quella sentenza.
- Se il ricorso per cassazione contro la revoca del beneficio si limita a prospettare censure manifestamente infondate rispetto a un principio di diritto già consolidato, esso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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