Ordinanza n. 1977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio fondato sull’esito di un colloquio linguistico svolto presso l’Ambasciata d’Italia a Colombo; ordinanza cautelare del TAR Lazio di rigetto della sospensiva
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di visto per studio. Il diniego risultava fondato sul colloquio in lingua sostenuto presso l’Ambasciata. In sede cautelare, l’appellante ha evidenziato che l’Università Federico II di Napoli lo aveva ammesso al corso prescelto, attestando espressamente che la conoscenza della lingua era stata verificata, e che la circolare MUR per l’anno accademico 2025/2026 attribuisce prioritariamente alle istituzioni universitarie la verifica della competenza linguistica ai fini dell’accesso ai corsi. È stato inoltre rilevato che il colloquio svolto in Ambasciata, posto a fondamento del diniego, non risultava verbalizzato. È stato dedotto altresì il periculum in mora, derivante dalla compromissione della frequenza del corso universitario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, nella circostanza che l’Università aveva già verificato la competenza linguistica dell’interessato e che la circolare MUR affida prioritariamente tale verifica alle istituzioni universitarie. Ha inoltre inciso negativamente sulla tenuta del diniego il fatto che il colloquio linguistico svolto presso l’Ambasciata, sul quale il provvedimento si fondava, non risultasse verbalizzato. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella compromissione della frequenza del corso. Le spese sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
art. 6 della circolare MUR 2025/2026
la verifica della competenza linguistica per l’accesso ai corsi è affidata prioritariamente alle Istituzioni universitarie
La disposizione è stata valorizzata per ritenere rilevante, ai fini cautelari, l’avvenuta verifica della conoscenza linguistica da parte dell’università che ha ammesso lo studente al corso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando un diniego di visto per studio è fondato sull’insufficienza della competenza linguistica, assume rilievo cautelare l’attestazione dell’università italiana che abbia ammesso lo studente e dichiarato verificata la conoscenza della lingua, soprattutto ove la disciplina amministrativa attribuisca prioritariamente all’istituzione universitaria tale verifica.
- La mancata verbalizzazione del colloquio linguistico posto a fondamento del diniego di visto costituisce un elemento idoneo a indebolire, in sede cautelare, la plausibilità della motivazione e dell’accertamento amministrativo.
- Il rischio di compromissione della frequenza del corso universitario integra il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare contro il diniego di visto per studio.
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