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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso davanti al Tribunale una domanda di riduzione ex art. 555 c.c. relativa a donazioni asseritamente compiute in favore della controparte dal de cuius, marito della loro dante causa. Nel medesimo contesto esisteva un diverso giudizio tra le stesse parti pendente in appello, nel quale era stata dedotta la simulazione relativa di atti di compravendita che, secondo l'impostazione della causa di riduzione, dovevano qualificarsi come donazioni indirette. Il Tribunale aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo che l'accoglimento della riduzione dipendesse logicamente dall'accoglimento della simulazione nel giudizio pregiudicante. Con il ricorso per regolamento, gli eredi hanno censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., contestando l'esistenza di una vera pregiudizialità in senso tecnico e lamentando altresì l'omessa considerazione delle altre domande formulate nell'atto introduttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando nel giudizio pregiudicante sia già intervenuta una decisione, ancorché impugnata, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è più giustificata per la sola dipendenza logica tra le cause, salvo che una norma specifica imponga di attendere il giudicato; in tal caso occorre valutare piuttosto la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., che richiede una espressa valutazione sulla plausibile controvertibilità della decisione già resa. Poiché il Tribunale non aveva motivato in ordine alla mancata adesione alla sentenza già pronunciata sulla questione pregiudicante, l'ordinanza di sospensione è stata cassata e le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è giustificata quando sulla questione pregiudicante sia già intervenuta una decisione, salvo ipotesi specifiche che richiedano il giudicato; non basta la mera dipendenza logica tra le cause.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante sia già stata decisa ma la decisione sia impugnata, il giudice della causa dipendente può sospendere il processo solo dopo aver valutato espressamente la plausibile controvertibilità della decisione invocata.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Indicato come rito applicabile al regolamento di competenza nel regime transitorio successivo alla riforma processuale.

  • art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per il regime transitorio applicabile al procedimento.

  • art. 50 c.p.c.

    Indicato per il termine di riassunzione davanti al giudice di rinvio.

  • art. 555 c.c.

    Norma posta a base della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della legittima.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo quando la decisione della causa pregiudicante sia ancora necessariamente attesa per definire la causa dipendente; se sulla questione pregiudicante esiste già una sentenza, il meccanismo della sospensione necessaria cessa di giustificarsi per il solo nesso logico tra i giudizi.
  • Se la causa pregiudicante è stata già decisa ma la sentenza è impugnata, il giudice della causa dipendente deve valutare, ai fini dell'eventuale sospensione, l'applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e motivare sulla non adesione alla decisione già intervenuta, indicando perché la ritenga plausibilmente controvertibile.
  • La sospensione del processo non può essere disposta in modo automatico sulla base dell'affermata pregiudizialità; è necessaria una specifica motivazione che distingua tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c., in rapporto allo stato della causa pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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