Cassazione Civile, Ordinanza n. 14247/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere dagli ex soci di una cooperativa edilizia il pagamento del compenso per l'attività svolta in favore della cooperativa, poi estinta. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito, mentre la Corte d'appello aveva accolto integralmente la domanda, condannando in solido i convenuti al pagamento dell'intero importo, ritenendo provata l'esistenza di un accordo con gli ex soci e qualificandolo sostanzialmente come assunzione del debito. La socia convenuta ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 1272 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 246 c.p.c., sostenendo che non fosse stata data prova di alcuna valida decisione assembleare o di un accordo idoneo a far sorgere un'obbligazione diretta degli ex soci; ha inoltre contestato la qualificazione del rapporto come espromissione, osservando che tale figura presuppone un terzo rispetto al debitore originario e un accordo tra creditore e terzo, mentre gli ex soci non sono terzi ma successori nei debiti della società estinta. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'effettivo interesse perseguito dalla cooperativa nella lite originaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto erroneo l'inquadramento della pretesa come espromissione, perché dagli atti non emergeva un accordo tra creditore e terzo e, soprattutto, gli ex soci di una cooperativa estinta non sono terzi rispetto alle obbligazioni sociali, ma successori nel debito secondo il principio successorio affermato dalle Sezioni Unite. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per la regola di riparto dell'onere della prova in capo a chi fa valere un diritto in giudizio
art. 1272 c.c.
richiamato per escludere che la fattispecie potesse essere qualificata come espromissione
art. 113 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione della domanda e delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della valutazione probatoria del giudice
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
art. 246 c.p.c.
richiamato per contestare l'ammissibilità della testimonianza di soggetti asseritamente interessati all'esito della causa
art. 360 c.p.c., n. 3
indicato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo
art. 360 c.p.c., n. 5
indicato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo
Massime di principio
- L'espromissione presuppone un'assunzione spontanea del debito altrui da parte di un terzo, con intervento del terzo verso il creditore; non è configurabile quando manchi un accordo tra creditore e soggetto che assume il debito.
- Gli ex soci di una società estinta non sono, per ciò solo, terzi rispetto alle obbligazioni sociali, ma possono rispondere quale effetto successorio della cancellazione della società dal registro delle imprese, nei limiti e secondo il regime applicabile.
- Quando una sentenza di merito qualifica una fattispecie negoziale in modo giuridicamente scorretto, la Cassazione può cassare la decisione se l'erronea qualificazione incide sulla decisione sulla responsabilità o sul credito.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con la corretta natura del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e non può fondare la condanna su una figura negoziale incompatibile con la struttura soggettiva del rapporto.
- L'assorbimento del secondo motivo si verifica quando l'accoglimento del primo è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
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