Sentenza n. 8723/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all' istanza depositata dalla Prefettura di Bologna - Sportello Unico per l'immigrazione dirette all'ottenimento del visto per lavoro subordinato, di cui alla richiesta: Prot. N. P-BO/L/Q/2023/108045.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, presentata dopo il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Bologna il 1° febbraio 2024. Il ricorrente aveva chiesto già nel febbraio 2024 la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda. L’Amministrazione ha dedotto in giudizio la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, nonché la sospensione prevista dalla medesima disciplina. La questione consisteva nello stabilire se, nonostante la sopravvenuta revoca o la prognosi di esito negativo della domanda, permanesse l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine ragionevole per la conclusione del procedimento. In particolare, il protrarsi dell’inerzia dalla richiesta di appuntamento del febbraio 2024, unitamente al tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024, rendeva non ulteriormente giustificabile la sospensione prevista dalla disciplina sopravvenuta. L’Amministrazione competente avrebbe dovuto risolvere la situazione, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. La prognosi di esito negativo derivante dalla revoca del nulla osta non escludeva l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso di diniego. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; l’accoglimento presuppone l’obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto o ragionevole per la conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 3 d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024
La sospensione prevista dalla disciplina sopravvenuta non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l’amministrazione deve definire il procedimento, anche con un provvedimento negativo.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione sia obbligata a provvedere e abbia mantenuto l’inerzia oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole.
- La sopravvenuta revoca del presupposto necessario per il rilascio di un titolo amministrativo e la prognosi di esito negativo della domanda non eliminano l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Una sospensione procedimentale prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo ragionevole, l’amministrazione competente deve definire la situazione, eventualmente previa sollecitazione da parte dell’ufficio o dell’autorità coinvolta nel procedimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di convocare l’interessato entro un termine determinato e di concludere il procedimento entro un ulteriore termine prestabilito.
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