Sentenza del 17/05/2019 n. 13362 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - IRAP - Contributi erogati all'ATER - Esenzione generalizzata ex art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005 - Esclusione - Ragioni - Aiuto di Stato - Beni utilizzati - Natura di componenti del reddito o di beni patrimoniali - Non deducibilità dei costi - Irrilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ATER aveva incluso nella base imponibile IRAP, per gli anni 2005-2007, contributi regionali destinati all'acquisto, alla costruzione, al recupero e alla manutenzione straordinaria di immobili pubblici. Ritenendo di aver versato un'imposta non dovuta, aveva chiesto il rimborso di oltre 835.125 euro, sostenendo che tali somme avessero natura patrimoniale, fossero destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale e fossero già escluse dall'imposizione sui redditi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'estensione di tale esenzione all'IRAP, sostenendo che i contributi pubblici concorrono alla base imponibile salvo che una disposizione di legge preveda espressamente la loro correlazione con componenti negativi non deducibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole all'ATER e deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso. I contributi ricevuti dall'ATER sono stati quindi dichiarati imponibili ai fini IRAP. È stato ritenuto irrilevante che le somme fossero contabilmente destinate al patrimonio, anziché al conto economico, o utilizzate per beni patrimoniali la cui spesa non è deducibile: mancava comunque una specifica correlazione normativa tra contributi e costi non deducibili. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3
concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione
I contributi pubblici sono imponibili IRAP salvo che la legge istitutiva preveda espressamente la loro destinazione a coprire specifici componenti negativi non deducibili.
Legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3
La disposizione, avente natura interpretativa e retroattiva, chiarisce che l'esclusione dalla base imponibile IRAP opera solo in presenza di un'esplicita correlazione normativa tra contributo e componente negativo non deducibile.
Legge n. 449 del 1997, art. 21, comma 4
L'eventuale esenzione dei contributi dall'IRPEG non può essere estesa automaticamente all'IRAP, trattandosi di tributi distinti e di una disciplina agevolativa di stretta interpretazione.
TUIR, artt. 53 e 55, nella numerazione allora applicabile, e art. 85 nella numerazione successiva
Le disposizioni sono richiamate per la qualificazione dei contributi pubblici come componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito, salvo specifiche deroghe normative.
Trattato CE, artt. 87 e seguenti
Un'interpretazione estensiva dell'esenzione IRAP potrebbe configurare un aiuto di Stato selettivo, alterando la concorrenza a favore di un numero circoscritto di imprese o enti.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia o sulla base della sola finalità istituzionale del beneficiario.
- Un contributo pubblico rileva ai fini IRAP se manca una disposizione di legge che colleghi espressamente quel contributo alla copertura di specifici costi o componenti negativi non deducibili.
- La qualificazione contabile della somma come finanziamento patrimoniale, anziché contributo imputato al conto economico, non è decisiva ai fini IRAP.
- È irrilevante che il contributo sia utilizzato per acquistare o realizzare beni patrimoniali la cui spesa non è deducibile, se non è dimostrata la correlazione normativa richiesta tra contributo e costo non deducibile.
- L'esenzione prevista per un'imposta, come l'IRPEG o le imposte sui redditi, non si trasferisce automaticamente a un tributo diverso, come l'IRAP.
- Per sostenere l'esclusione dall'imponibile IRAP occorre verificare la legge istitutiva del contributo e documentare una destinazione espressa e specifica alla copertura di componenti negativi non deducibili; la semplice destinazione a finalità pubbliche o istituzionali non è sufficiente.
Testo integrale
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