Sentenza n. 738/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.370,95 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza, passata in giudicato e regolarmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.370,95 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato un prospetto di pagamento e una relazione secondo cui la pratica risultava "in liquidazione"; inoltre, con il cedolino di settembre 2025, una parte della sentenza era stata eseguita. Rimaneva tuttavia non corrisposta la parte relativa agli interessi legali dal dovuto al soddisfo e agli ulteriori oneri dovuti in relazione al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso nella parte in cui il giudicato era stato eseguito mediante il cedolino di settembre 2025. Per la parte residua ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, gli interessi legali e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, detraendo quanto eventualmente già versato. Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dalla creditrice non vincolano l'Amministrazione, che deve applicare gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni di legge pertinenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1282 e segg. c.c.
Gli interessi sulle somme liquide ed esigibili devono essere determinati secondo la disciplina civilistica applicabile; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'Amministrazione oltre quanto previsto dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili sulla distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l'onere del contributo unificato nella misura prevista dalla legge, se dovuto nel giudizio.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato determina l'improcedibilità limitatamente alla parte già soddisfatta, mentre il giudice deve accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento della parte residua.
- Quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro, l'ordine di ottemperanza può comprendere gli interessi legali e gli oneri accessori che trovino titolo nel provvedimento giudiziale, previa detrazione degli importi già versati.
- I conteggi degli interessi elaborati dal creditore non vincolano l'Amministrazione: la quantificazione deve essere effettuata secondo gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni di legge applicabili.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendono la gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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