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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33437/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inefficace la precedente ordinanza di concessione dell'affidamento in prova. La declaratoria di inefficacia era stata fondata sulla mancata sottoscrizione delle prescrizioni, nonostante la notifica dell'ordinanza concessiva eseguita a mani della moglie del condannato. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo correttamente valorizzato la mancata sottoscrizione delle prescrizioni e il disinteresse mostrato dal condannato rispetto alla misura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • È manifestamente infondato il ricorso che contesti una decisione sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi argomentativi decisivi.
  • La mancata sottoscrizione delle prescrizioni relative a una misura alternativa, a fronte di rituale notifica del provvedimento concessivo, può legittimare la declaratoria di inefficacia della misura ove il giudice ne inferisca un disinteresse incompatibile con l'operatività del beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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