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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20144/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento doganale a posteriori, effettuato su venti bollette di importazione presentate tra il 6 giugno 2019 e il 28 febbraio 2020, aventi ad oggetto articoli di biancheria intima da donna recanti un marchio in licenza. L'ufficio doganale notificava alla società importatrice un avviso di rettifica del valore in dogana e un provvedimento sanzionatorio, assumendo che le royalties dovute in base ai contratti di licenza dovessero essere incluse nel valore doganale delle merci. I giudici di merito avevano escluso tale inclusione, ritenendo decisivo che vi fossero due distinti rapporti negoziali: uno tra licenziante e licenziataria, l'altro tra licenziataria e produttore estero, e che mancasse un potere di indirizzo, di fatto o di diritto, del licenziante sul produttore. L'Agenzia ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 71 CDU e degli artt. 127 e 136 del regolamento di esecuzione, nonché degli artt. 1362 c.c. e seguenti sui criteri ermeneutici contrattuali. Secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe mal interpretato le clausole negoziali che prevedevano approvazione preventiva dei prodotti, controllo sulla logistica e sulla consegna, controllo contabile e potere di risoluzione per mancato pagamento delle royalties, elementi che denoterebbero un controllo indiretto e un potere di orientamento del licenziante anche sul terzo produttore. La società contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo corretta la censura dell'ufficio doganale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame alla luce del quadro normativo unionale vigente e dei principi richiamati dalla Corte di legittimità. Il rinvio dovrà verificare se le royalties costituiscano, nel caso concreto, una condizione della vendita delle merci ai sensi dell'art. 71 CDU e dell'art. 136 del regolamento di esecuzione, senza considerare dirimente la sola circostanza che il rapporto di licenza e quello di produzione siano formalmente separati. La Corte ha quindi disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 48 Reg. (UE) n. 952/2013

    accertamento a posteriori

    richiamato quale base dell'accertamento doganale successivo sulle dichiarazioni importative

  • art. 70 Reg. (UE) n. 952/2013

    prezzo effettivamente pagato o da pagare

    individua il valore di transazione come base primaria del valore in dogana

  • art. 71 Reg. (UE) n. 952/2013

    i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita

    le royalties vanno aggiunte al valore doganale quando sono riferite alle merci importate e costituiscono condizione della vendita

  • art. 127 Reg. (UE) n. 2447/2015

    si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda

    la nozione di controllo è più ampia rispetto al passato, ma nel nuovo sistema non è requisito necessario per l'inclusione delle royalties nel valore doganale

  • art. 136 Reg. (UE) n. 2447/2015

    I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita

    codifica il criterio per stabilire quando royalties e diritti di licenza incidono sul valore in dogana; il controllo sul produttore è solo uno degli indici possibili, non un presupposto indispensabile

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione letterale e di comune intenzione delle parti, da applicarsi ai contratti di licenza rilevanti ai fini doganali

  • art. 1363 c.c.

    invocato quale criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge fatto valere con il ricorso per cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Ai fini del valore in dogana, le royalties o i diritti di licenza devono essere inclusi nel prezzo pagato o da pagare quando sono riferiti alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita, anche se tale condizione è solo implicita.
  • La separazione formale tra contratto di licenza e contratto di produzione non esclude di per sé l'inclusione delle royalties nel valore doganale: ciò che conta è verificare in concreto se il pagamento sia, per il venditore, tale da condizionare la vendita delle merci.
  • La nozione di controllo tra soggetti contrattuali, nel sistema unionale vigente, è più ampia rispetto al passato ma non coincide con un presupposto necessario: il controllo è solo uno degli indici che possono dimostrare la condizione di vendita.
  • Il giudice di merito, nell'applicare gli artt. 71 CDU e 136 del regolamento di esecuzione, deve svolgere una valutazione concreta delle clausole contrattuali e del contesto economico, senza fermarsi alla mera pluralità dei rapporti negoziali formalmente intercorrenti tra licenziante, licenziatario e produttore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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