Corte di giustizia, Sentenza C-350/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 maggio 2026. — HJ contro Crédit agricole Corporate & Investment Bank. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Articolo 288 TFUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Giudice di uno Stato membro adito prima della fine del periodo di transizione previsto da tale accordo – Applicazione da parte dei giudici del foro del diritto di un altro Stato – Legislazione del Regno Unito che recepisce una direttiva – Direttiva 2006/54/CE – Applicabilità del diritto dell’Unione – Principio della fiducia reciproca – Principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione. — Causa C-350/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, chiarisce che l’accordo di recesso non ha inciso retroattivamente sui diritti derivanti dalla direttiva 2006/54 in una causa di lavoro pendente alla fine del periodo di transizione, relativa a fatti anteriori a tale data. Precisa inoltre che l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione vale anche quando il giudice nazionale applica il diritto di un altro Stato membro che recepisce una direttiva. La terza questione è stata dichiarata irricevibile.
Effetti del recesso del Regno Unito sull’applicazione della direttiva 2006/54 in una controversia pendente e obbligo del giudice di uno Stato membro di interpretare conforme il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva.
La questione giuridica
1) Se l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione abbia escluso l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia pendente alla fine del periodo di transizione, relativa a fatti di discriminazione anteriori a tale data nell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito. 2) Se l’articolo 288 TFUE imponga al giudice di uno Stato membro, quando applica il diritto di un altro Stato membro che recepisce una direttiva, di interpretare tale diritto in modo conforme al diritto dell’Unione, nonostante il principio di fiducia reciproca. 3) In caso di impossibilità di interpretazione conforme, se il giudice debba disapplicare anche il diritto di un altro Stato membro quando siano in gioco principi generali o disposizioni di diritto primario concretizzati in una direttiva.
Principio di diritto
Il recesso del Regno Unito non ha fatto venir meno l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia già pendente alla fine del periodo di transizione, se i fatti discriminatori sono anteriori a tale data e il contratto di lavoro era stato concluso prima della sua fine. Inoltre, quando un giudice di uno Stato membro deve applicare il diritto di un altro Stato membro che recepisce una direttiva, è tenuto, al pari di quando applica il proprio diritto, a interpretare tale normativa in modo conforme al diritto dell’Unione; se l’interpretazione conforme non è possibile, deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione nei limiti delle proprie competenze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Articolo 288 TFUE
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
- Articoli 4, 66, 67, 86, 87, 126, 127 e 185 dell’accordo di recesso
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 70
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 19 della direttiva 2006/54/CE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Convenzione di Roma del 1980
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
Effetti del recesso del Regno Unito e interpretazione conforme del diritto di un altro Stato membro
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, riguarda una controversia di lavoro tra HJ e CACIB in materia di discriminazione fondata sul sesso e molestie psicologiche. La Corte affronta due profili centrali: da un lato, la portata temporale dell’accordo di recesso del Regno Unito rispetto a una direttiva UE recepita nel diritto britannico; dall’altro, l’estensione dell’obbligo di interpretazione conforme quando un giudice di uno Stato membro applica il diritto di un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
HJ era stata assunta da CACIB con contratto di lavoro del 17 gennaio 2007 disciplinato dal diritto del Regno Unito. Dopo il congedo per malattia, ha agito dinanzi ai giudici francesi il 23 settembre 2013 deducendo discriminazione di sesso, molestie e ritorsioni. Il conseil de prud’hommes ha respinto le domande nel 2019; la cour d’appel de Versailles ha confermato nel 2021, ritenendo che non fossero stati forniti elementi sufficienti a far presumere una discriminazione ai sensi dell’Equality Act 2010, che recepisce la direttiva 2006/54.
La ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la corte d’appello avesse applicato il diritto britannico in modo non conforme all’articolo 19 della direttiva 2006/54, soprattutto per avere scomposto l’analisi dei fatti e per avere addossato alla lavoratrice un onere probatorio eccessivo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 50, paragrafi 2 e 3, TUE;
- l’articolo 288 TFUE;
- l’accordo di recesso, in particolare i suoi articoli 4, 66, 67, 86, 87, 126, 127 e 185;
- l’articolo 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
- la direttiva 2006/54/CE, soprattutto l’articolo 19 sull’onere della prova.
Viene inoltre richiamata la disciplina britannica contenuta nell’Equality Act 2010, articolo 136, e, sul piano del diritto internazionale privato, la Convenzione di Roma e il regolamento Roma I.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da CACIB e Commissione, salvo che per la terza questione, dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sufficiente nella decisione di rinvio. La Corte osserva che le prime due questioni attengono chiaramente all’interpretazione del diritto dell’Unione e sono rilevanti per decidere la controversia principale.
Prima questione: effetti dell’accordo di recesso sulla direttiva 2006/54
La Corte afferma che l’accordo di recesso non ha messo in discussione l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia pendente alla fine del periodo di transizione, quando i fatti discriminatori sono anteriori a tale data e il contratto di lavoro è stato concluso prima della fine del periodo di transizione.
Il ragionamento si fonda su più elementi:
- l’articolo 50, paragrafo 3, TUE fa cessare l’applicabilità dei Trattati al Regno Unito dal 1° febbraio 2020, ma non contiene una regola espressa che escluda effetti su situazioni anteriori;
- l’accordo di recesso, e in particolare gli articoli 126 e 127, ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito con gli stessi effetti giuridici;
- l’economia dell’accordo, letta alla luce del principio di certezza del diritto, mira a preservare la stabilità delle situazioni giuridiche preesistenti;
- la Corte valorizza anche l’articolo 70, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, che esclude effetti retroattivi della cessazione di un trattato sui diritti e obblighi già sorti.
Quanto all’articolo 19 della direttiva 2006/54, la Corte lo qualifica non come mera regola processuale, ma come norma di diritto sostanziale che disciplina il rapporto di lavoro e quindi continua ad applicarsi alle controversie relative a contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione. Un’interpretazione opposta comprometterebbe sia la certezza del diritto sia l’effettività della parità di trattamento, dipendendo la tutela del lavoratore da una circostanza casuale, cioè dalla data della decisione giudiziaria.
Seconda questione: interpretazione conforme del diritto di un altro Stato membro
La Corte afferma che l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, è tenuto, come quando applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione.
La Corte fonda tale soluzione su vari passaggi:
- il primato e l’effettività del diritto dell’Unione impongono ai giudici nazionali di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto UE;
- tale obbligo vale per tutti gli organi dello Stato, inclusi i giudici;
- l’interpretazione conforme incontra i soli limiti generali già noti: divieto di interpretazione contra legem, rispetto della certezza del diritto e della non retroattività;
- se l’interpretazione conforme non è possibile, il giudice deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando la disposizione nazionale incompatibile che produca effetti diretti nella controversia.
La Corte richiama espressamente la propria giurisprudenza su casi nei quali il giudice del foro deve applicare la normativa di un altro ordinamento, come DelayFix e Luxury Trust Automobil. Sottolinea inoltre che il principio di fiducia reciproca rafforza questa conclusione: ogni Stato membro deve presumere che gli altri rispettino il diritto dell’Unione, e ciò giustifica l’obbligo del giudice del foro di ricercare il contenuto della legge straniera e la sua interpretazione, anche avvalendosi di strumenti di cooperazione giudiziaria.
Controllo di cassazione e diritto straniero
La Corte precisa che, anche se secondo il diritto nazionale del giudice di rinvio il diritto straniero è trattato come un elemento di fatto e il controllo di cassazione è tradizionalmente limitato, tale impostazione interna non può restringere l’obbligo derivante dall’articolo 288 TFUE. Il controllo del giudice di legittimità deve poter verificare se il giudice di merito abbia rispettato l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, anche quando la normativa applicata appartenga a un altro Stato membro.
Decisione
La Corte risponde che:
- l’accordo di recesso non ha escluso l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 alla controversia in questione;
- il giudice di uno Stato membro che applica il diritto di un altro Stato membro attuativo di una direttiva deve interpretarlo conformemente al diritto dell’Unione;
- la terza questione è irricevibile.
Principi pratici per gli operatori
La pronuncia è rilevante perché conferma che il recesso del Regno Unito non ha prodotto un "vuoto di tutela" per le controversie pendenti e per i rapporti nati prima della fine del periodo di transizione. Per i professionisti, il punto centrale è che, nelle controversie transfrontaliere, il giudice del foro deve verificare la conformità al diritto UE anche quando la legge applicabile è quella di un altro Stato membro o, nel caso concreto, quella britannica derivata da recepimento di direttiva, senza che il principio di fiducia reciproca operi come limite ma, al contrario, come supporto sistemico dell’interpretazione conforme.
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