Corte di giustizia, Sentenza C-843/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026. — Orbán Viktor contro 24.hu Szerkesztősége. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2024/1083 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 29 – Disposizioni transitorie – Pubblicazione in uno Stato membro di un articolo di stampa che riporta il contenuto di un altro articolo in un altro Stato membro – Fatti asseritamente inesatti – Domanda di rettifica – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 2 TUE. — Causa C-843/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che l’articolo 3 del regolamento europeo sulla libertà dei media possa applicarsi a una domanda di rettifica relativa a un articolo pubblicato prima della data di applicazione della norma. Ha qualificato la disposizione come norma sostanziale e ha ritenuto che la situazione controversa fosse definitivamente acquisita alla data di pubblicazione dell’articolo nazionale, cioè prima dell’8 novembre 2024. Per lo stesso motivo, e in mancanza di un diverso collegamento con il diritto dell’Unione, la Carta non era applicabile.
Applicabilità temporale dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 a una domanda di rettifica a mezzo stampa relativa a un articolo pubblicato prima della sua data di applicazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083, applicabile dal 8 novembre 2024 ai sensi dell’articolo 29, si applichi a una controversia nazionale su una domanda di rettifica a mezzo stampa relativa a un articolo pubblicato il 17 marzo 2024; in subordine, se, in tale contesto, l’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta o, autonomamente, l’articolo 11 della Carta e l’articolo 2 TUE impediscano una prassi nazionale che impone all’organo di stampa l’onere di provare la verità dei fatti riportati.
Principio di diritto
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083, in quanto norma sostanziale con una data autonoma di applicazione fissata dall’articolo 29, non si applica a una controversia relativa a un articolo di stampa pubblicato prima dell’8 novembre 2024; di conseguenza, in assenza di un altro collegamento con il diritto dell’Unione, neppure l’articolo 11 della Carta può essere invocato per sindacare la disciplina nazionale della rettifica. La Corte dichiara pertanto che la disposizione non si applica ratione temporis al procedimento principale e non esamina le ulteriori questioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2024/1083
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083
- Articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1083
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Direttiva 2010/13/UE
Applicabilità temporale dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 a una domanda di rettifica a mezzo stampa
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del giudice ungherese nell’ambito di una controversia tra Viktor Orbán e un sito di informazione online in materia di rettifica a mezzo stampa. Il caso riguarda un articolo pubblicato in Ungheria che riprendeva il contenuto di un articolo apparso in un altro Stato membro e che, secondo il ricorrente, conteneva un fatto inesatto.
Fatti e procedimento principale
Il 17 marzo 2024 24.hu Szerkesztősége pubblicava un articolo relativo alla Spar, riportando una dichiarazione dell’amministratore delegato di Spar Austria. Tale dichiarazione attribuiva al Primo ministro ungherese una richiesta rivolta al gruppo Spar affinché un suo stretto familiare potesse investire nella società figlia ungherese del gruppo.
Il 3 aprile 2024 Viktor Orbán chiedeva, sulla base del diritto ungherese, la pubblicazione di una rettifica. Il sito non accoglieva la domanda nei termini richiesti, ma aggiungeva successivamente un’integrazione in cui dava conto della richiesta di rettifica e della versione dei fatti sostenuta dall’interessato. Il sig. Orbán adiva quindi il giudice del rinvio per ottenere una rettifica formale.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice nazionale richiama:
- l’articolo 12 della legge ungherese sulla libertà di stampa e sui contenuti mediatici, che consente alla persona interessata di esigere una rettifica quando in un contenuto mediatico siano affermati o riportati fatti inesatti o presentati in modo inesatto;
- l’articolo 496 del codice di procedura civile ungherese, che consente l’azione giudiziaria per ottenere la pubblicazione della rettifica in caso di inadempimento dell’organo di stampa.
Il giudice osserva inoltre che, secondo il parere n. 14 PK della Kúria, nei procedimenti di rettifica spetterebbe in generale all’organo di stampa dimostrare la veridicità dell’affermazione contestata, anche quando l’articolo riproduca fedelmente una dichiarazione altrui o un contenuto proveniente da un altro organo di stampa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 si applichi a una controversia relativa a un articolo pubblicato prima della data di applicazione di tale disposizione;
- se, in caso positivo, l’articolo 3, letto insieme all’articolo 11 della Carta, osti a una regola nazionale che imponga in generale all’organo di stampa l’onere di provare la verità dei fatti riportati in una rassegna stampa relativa a contenuti pubblicati in un altro Stato membro;
- in subordine, se sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con l’articolo 11 della Carta, la prassi nazionale che subordina la pubblicazione di un articolo proveniente da un altro organo di stampa alla capacità di dimostrarne la veridicità, anche quando il testo indica chiaramente che la fonte è esterna.
Ragionamento della Corte: applicazione ratione temporis
La Corte ricorda che una nuova norma si applica, in linea di principio, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la normativa precedente, ma non alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente, salvo che risulti chiaramente una diversa volontà del legislatore.
Applicando questo criterio, la Corte osserva che:
- l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 è una norma di diritto sostanziale, perché impone agli Stati membri di garantire l’accesso dei destinatari dei servizi di media a una pluralità di contenuti editorialmente indipendenti;
- l’articolo 29 del regolamento disciplina espressamente la sua applicazione nel tempo, stabilendo che il regolamento si applica dall’8 agosto 2025, ma che l’articolo 3 si applica anticipatamente dall’8 novembre 2024.
Quanto al procedimento principale, la Corte ritiene che la situazione sia definitivamente acquisita il 17 marzo 2024, data di pubblicazione dell’articolo contestato. Poiché tale data è anteriore a quella in cui l’articolo 3 è divenuto applicabile, la disposizione non può essere applicata alla controversia.
Carta dei diritti fondamentali e articolo 2 TUE
Per completezza, la Corte chiarisce che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Poiché l’articolo 3 del regolamento non è applicabile ratione temporis e non emerge alcun altro collegamento con disposizioni del diritto dell’Unione, l’articolo 11 della Carta non può essere invocato nel procedimento principale.
La Corte respinge anche l’idea che i valori dell’articolo 2 TUE, da soli, possano estendere l’ambito di applicazione della Carta o superare i limiti propri del diritto dell’Unione. In assenza di un legame ulteriore con il diritto UE, la controversia resta al di fuori del campo di applicazione della Carta.
Decisione
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 non si applica a una controversia sulla rettifica di un articolo di stampa pubblicato prima della data in cui tale disposizione è divenuta applicabile, anche se l’articolo riguarda un contenuto apparso in un altro Stato membro.
Poiché questa risposta esaurisce la controversia pregiudiziale, la Corte non esamina la seconda e la terza questione.
Principio affermato
Una disposizione sostanziale del diritto dell’Unione, dotata di una propria data di applicazione, non può essere invocata per disciplinare una situazione definitivamente acquisita prima di tale data; in mancanza di un diverso ancoraggio al diritto dell’Unione, non si applica neppure la Carta dei diritti fondamentali.
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