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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-717/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2026. — BD contro Sociálna poisťovňa, ústredie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Pensioni di vecchiaia – Articolo 51, paragrafo 1 – Periodi di assicurazione maturati in una specifica attività subordinata o attività lavorativa autonoma o in un’occupazione soggetta a un regime speciale – Nozione di “regime speciale” – Norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione – Normativa nazionale che accorda un trattamento più favorevole ai lavoratori appartenenti a talune categorie lavorative – Articoli 45 e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori. — Causa C-717/24

Giurisprudenza europea62024CJ0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha interpretato in senso ampio l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, chiarendo che la totalizzazione speciale dei periodi non presuppone l'esistenza di un regime separato formalmente autonomo. È sufficiente che la normativa nazionale riservi vantaggi pensionistici a una certa attività o occupazione, come nel caso dei minatori sotterranei. Ne consegue che i periodi svolti in un altro Stato membro nella medesima attività devono essere computati ai fini del diritto alla pensione agevolata, nel rispetto della libera circolazione dei lavoratori.

Interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004: la totalizzazione specifica dei periodi vale anche quando lo Stato membro non ha un regime speciale formalmente distinto, ma prevede vantaggi pensionistici per una determinata attività.

La questione giuridica

Se l'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 si applichi solo quando nello Stato membro competente esiste un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, oppure anche quando la normativa nazionale, senza istituire un tale regime speciale, attribuisce a una determinata occupazione o attività specifici vantaggi pensionistici; in caso affermativo, quali elementi caratterizzino un 'regime speciale'.

Principio di diritto

L'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 si applica ogni volta che la legislazione dello Stato membro competente preveda regole pensionistiche specifiche per una determinata occupazione o attività, anche se tali regole non sono inserite in un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale; pertanto i periodi maturati in un altro Stato membro nell'esercizio della stessa occupazione o attività devono essere presi in considerazione secondo il meccanismo specifico di totalizzazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 48 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli 5, 6, 51, paragrafo 1, e 87, paragrafo 2
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71, articolo 45, paragrafo 2

Interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší správny súd Slovenskej republiky in una controversia tra un ex minatore e la cassa di previdenza sociale slovacca. Il problema centrale è se il meccanismo speciale di totalizzazione dei periodi, previsto per le pensioni di vecchiaia, richieda un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto oppure operi anche quando la legge nazionale concede un trattamento pensionistico più favorevole a una specifica attività lavorativa.

Fatti e procedimento principale

BD aveva lavorato come minatore sotterraneo nel territorio dell'attuale Repubblica ceca dal 1976 al 1995. In base alla normativa cecoslovacca, l'attività di minatore rientrava nella categoria I e consentiva l'accesso alla pensione di vecchiaia a 55 anni, a condizione di aver maturato almeno 15 anni in tale attività. Dopo la divisione della Cecoslovacchia, la Repubblica ceca e la Slovacchia hanno seguito discipline diverse sulla soppressione delle categorie lavorative. Nel 2013 BD ha chiesto in Slovacchia la pensione di vecchiaia anticipata, ma la domanda è stata respinta perché non risultava, secondo l'istituzione slovacca, il requisito dei 15 anni nell'attività qualificata.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si applichi:

  • solo in presenza di un regime speciale di sicurezza sociale distinto dal regime generale;
  • oppure anche quando la legislazione nazionale non istituisce un tale regime separato, ma attribuisce a una specifica attività vantaggi pensionistici particolari. Ha inoltre chiesto quali caratteristiche consentano di individuare un "regime speciale".

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che disciplina la totalizzazione speciale dei periodi per attività o occupazioni soggette a regole particolari;
  • l'articolo 6 del medesimo regolamento, sulla totalizzazione generale dei periodi;
  • l'articolo 87, paragrafo 2, che estende la presa in considerazione dei periodi anteriori all'applicazione del regolamento;
  • l'articolo 5, lettera b), invocato nel dibattito ma ritenuto non pertinente alla totalizzazione dei periodi;
  • l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, cui l'articolo 51 corrisponde sul piano sistematico;
  • gli articoli 45 e 48 TFUE, richiamati in relazione alla libera circolazione dei lavoratori.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, presenta divergenze linguistiche. Alcune versioni sembrano riferirsi anche a vantaggi legati a una specifica attività, mentre altre lasciano intendere che sia necessario un regime speciale in senso stretto. Di fronte a tali divergenze, la Corte applica i criteri abituali di interpretazione sistematica e teleologica.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che l'articolo 6 stabilisce una regola generale di totalizzazione, mentre l'articolo 51 costituisce una specialità per le prestazioni collegate a occupazioni o attività particolari. Tale norma deve essere letta in continuità con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, che non subordinava la totalizzazione all'esistenza di un regime speciale formalmente autonomo. Poiché il legislatore dell'Unione non ha inteso restringere il meccanismo, non è corretto introdurre nel regolamento n. 883/2004 una condizione ulteriore non prevista dal testo.

Sul piano teleologico, la Corte richiama il considerando 4 del regolamento n. 883/2004: l'Unione coordina i sistemi nazionali senza sostituirli, lasciando agli Stati membri la libertà organizzativa, purché nel rispetto della libera circolazione. Un'interpretazione restrittiva penalizzerebbe i lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione svolgendo un'attività che, in uno Stato membro, comporta vantaggi pensionistici specifici. La Corte evidenzia che tali lavoratori non devono risultare svantaggiati rispetto a chi ha svolto integralmente la stessa attività in un solo Stato membro.

La Corte precisa inoltre che l'articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004 non può essere utilizzato per la totalizzazione dei periodi contributivi, poiché riguarda l'assimilazione di fatti o avvenimenti analoghi, non il cumulo di periodi assicurativi.

Applicazione al caso concreto

Applicando questi criteri, la Corte osserva che la normativa slovacca prevedeva, per il periodo rilevante, regole pensionistiche specifiche per l'attività di minatore sotterraneo. I periodi svolti da BD nella Repubblica ceca nella medesima attività devono quindi essere presi in considerazione, salvo le verifiche di fatto che spettano al giudice nazionale. La questione della mancanza di un regime speciale separato è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 si applica sia quando lo Stato membro competente ha istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, sia quando, pur senza un regime separato, la normativa nazionale riserva vantaggi pensionistici a una determinata categoria di persone che hanno svolto una specifica occupazione o attività.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la totalizzazione specifica dei periodi prevista dall'articolo 51 opera in presenza di qualsiasi disciplina nazionale che collega vantaggi pensionistici a una particolare occupazione o attività, anche se tale disciplina è incorporata nel regime generale e non in un sistema speciale autonomo. Ciò assicura la tutela dei diritti previdenziali maturati e impedisce che l'esercizio della libera circolazione comporti una perdita di vantaggi pensionistici specifici.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialepensioni di vecchiaialibera circolazione dei lavoratoritotalizzazione dei periodi assicurativi

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