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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-247/24

Order of the General Court (First Chamber) of 20 May 2026. — Evroins inshurans grup AD v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Action for annulment – Economic and monetary policy – Request to initiate an investigation – Refusal by EIOPA – Decision of the Board of Appeal to dismiss the appeal as inadmissible – Manifest lack of jurisdiction in part – Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-247/24

Giurisprudenza europea62024TO0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Evroins contro la decisione della Board of Appeal di EIOPA che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la lettera con cui EIOPA aveva rifiutato di aprire un’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. La Corte ribadisce che tale rifiuto è espressione di un potere discrezionale e non incide in modo distinto sulla posizione giuridica del richiedente. È quindi privo di carattere impugnabile e non può fondare né un ricorso alla Board of Appeal né un’azione di annullamento nel merito.

Impugnabilità davanti alla Board of Appeal di EIOPA del rifiuto di avviare un’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 e limiti del sindacato giurisdizionale dell’Unione.

La questione giuridica

Se la lettera di EIOPA del 19 settembre 2023, con cui viene rifiutato di avviare un’indagine su asserite violazioni del diritto dell’Unione da parte dell’autorità di vigilanza rumena, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010; se la Board of Appeal fosse competente a esaminarne il ricorso; e se la decisione di irricevibilità violi, in ogni caso, i principi di parità di trattamento, tutela dell’affidamento, tutela giurisdizionale effettiva e l’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che il rifiuto di EIOPA di avviare un’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, richiesto da un soggetto diverso da quelli espressamente legittimati, non produce effetti vincolanti né modifica la posizione giuridica del richiedente e quindi non costituisce una "decisione" impugnabile ai sensi dell’articolo 60 di tale regolamento né un atto annullabile ex articolo 263 TFUE. Ne consegue che la Board of Appeal non aveva competenza a esaminare nel merito l’impugnazione e che la domanda diretta a ordinare alla Board of Appeal di riesaminare il ricorso è irricevibile per manifesta carenza di giurisdizione; gli ulteriori motivi sono infondati poiché ripropongono, in sostanza, la contestazione dell’irricevibilità già correttamente dichiarata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 60 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 61 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (UE) 2019/2175

Rifiuto di EIOPA di avviare un’indagine e impugnazione davanti alla Board of Appeal

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Evroins inshurans grup AD contro la decisione della Board of Appeal di EIOPA che aveva dichiarato irricevibile l’appello avverso la lettera del 19 settembre 2023. Con tale lettera, EIOPA aveva ritenuto non opportuno avviare un’indagine per asserita violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità di vigilanza rumena nell’ambito della vigilanza su Euroins Romania.

Fatti e procedimento principale

Evroins, società bulgara, detiene quasi tutte le azioni di Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA. Dopo che l’autorità di vigilanza rumena aveva revocato nel marzo 2023 la licenza di esercizio di Euroins Romania e ne aveva accertato l’insolvenza, la società madre aveva presentato varie segnalazioni a EIOPA chiedendo un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. EIOPA aveva risposto con la lettera del 19 settembre 2023, negando l’avvio dell’indagine. Un precedente ricorso diretto contro tale lettera era già stato dichiarato irricevibile dal Tribunale con ordinanza del 26 marzo 2025 nel procedimento T-1094/23.

Domande e conclusioni delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione della Board of Appeal e, di conseguenza, della lettera di EIOPA; in subordine, chiedeva di ordinare alla Board of Appeal di riesaminare l’appello. EIOPA concludeva per l’irricevibilità o, in subordine, per l’infondatezza manifesta.

Giurisdizione del Tribunale sulla domanda di ordine alla Board of Appeal

Il Tribunale dichiara di non avere giurisdizione a impartire direttive alla Board of Appeal. Il terzo capo di domanda, che mirava a ottenere un ordine di riesame del ricorso, è quindi respinto per manifesta carenza di giurisdizione. Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o agenzie; l’eventuale esecuzione della sentenza spetta all’organo interessato ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Irricevibilità del secondo capo di domanda per res judicata

Quanto alla domanda di annullamento della lettera del 19 settembre 2023, il Tribunale ritiene che essa sia manifestamente irricevibile perché già decisa nel procedimento T-1094/23. Le condizioni dell’autorità di cosa giudicata sono soddisfatte: medesime parti, medesimo oggetto e medesima base giuridica. Ammettere nuovamente la domanda significherebbe consentire alla ricorrente di riaprire un giudizio già definito in modo definitivo.

Esame del primo capo di domanda: natura del rifiuto di EIOPA

Pur rilevando l’eccezione di irricevibilità sollevata da EIOPA, il Tribunale esamina direttamente il merito del primo capo di domanda per economia processuale. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1094/2010, sono impugnabili soltanto le decisioni di EIOPA adottate ai sensi degli articoli 17, 18 e 19, le altre decisioni adottate in conformità degli atti dell’Unione richiamati dall’articolo 1, paragrafo 2, oppure le decisioni direttamente e individualmente concernenti il ricorrente.

Il Tribunale osserva che l’articolo 17, paragrafo 2, attribuisce a EIOPA un margine discrezionale: l’autorità può delineare il modo in cui intende procedere e, se del caso, indagare, sia quando riceve una richiesta da taluni soggetti espressamente legittimati, sia quando agisce d’ufficio. Di conseguenza, il richiedente non ha il diritto di imporre l’apertura dell’indagine. La lettera del 19 settembre 2023, che si limita a rifiutare l’apertura dell’indagine, non produce effetti giuridici vincolanti e non modifica la posizione giuridica della ricorrente; pertanto non costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, né un atto annullabile ex articolo 263 TFUE.

Incompetenza della Board of Appeal e conferma della sua decisione

Il Tribunale conferma inoltre che la Board of Appeal ha correttamente rilevato il difetto di competenza. La ricorrente non rientra tra i soggetti espressamente menzionati dall’articolo 17, paragrafo 2, che possono chiedere l’avvio dell’indagine, e la competenza della Board of Appeal è limitata alle decisioni ricomprese nell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010. Il fatto che EIOPA abbia dichiarato di aver esaminato attentamente il materiale ricevuto non trasforma il rifiuto in una decisione di chiusura di un’indagine, ma resta un semplice diniego di apertura.

Motivi ulteriori: parità di trattamento, affidamento, tutela effettiva e Carta

Gli ulteriori motivi di ricorso sono respinti perché mirano, in sostanza, a rimettere in discussione la correttezza della dichiarazione di irricevibilità dell’appello. Poiché tale dichiarazione è stata ritenuta corretta, non sussistono violazioni della parità di trattamento, del legittimo affidamento, della tutela giurisdizionale effettiva o dell’articolo 47 della Carta. La Corte rileva inoltre che l’argomento secondo cui EIOPA avrebbe in realtà svolto un’indagine non trova riscontro nel testo della lettera, che parla espressamente di rifiuto di avviare un’indagine.

Dispositivo

L’azione è respinta integralmente: in parte per manifesta carenza di giurisdizione, in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza in diritto. La ricorrente è inoltre condannata alle spese.

Principi ricavati

La sentenza ribadisce che:

  • il rifiuto di un’autorità europea di avviare un’indagine discrezionale, quando il richiedente non ha un diritto soggettivo all’apertura del procedimento, non è un atto impugnabile;
  • la Board of Appeal non può estendere la propria competenza oltre i limiti fissati dal regolamento istitutivo;
  • una domanda già decisa con effetto di giudicato non può essere riproposta in un nuovo giudizio tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e con la stessa base giuridica.

Come è indicizzato

Materievigilanza assicurativaautorità europee di vigilanzaimpugnabilità degli atti dell’uetutela giurisdizionale effettivadiritto dei mercati finanziari

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