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Sentenza

Sentenza n. 5829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Trga - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 112/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TRGA - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano n. 112/2025, nonché gli atti comunali e provinciali di modifica e approvazione del piano paesaggistico e del piano comunale per il territorio e il paesaggio, finalizzati all’inserimento di una zona destinata a un bacino di accumulo per l’innevamento artificiale del centro di biathlon di Anterselva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pianificatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ambientaliste hanno impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: violazione della disciplina sulla verifica di assoggettabilità a VAS e sull’obbligo di VIA; difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e carenza motivazionale nelle valutazioni ambientali e nella scelta localizzativa; violazione delle norme urbanistiche, paesaggistiche e dei principi costituzionali di tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute; mancata considerazione delle osservazioni presentate; insufficiente partecipazione dei cittadini; violazione della legge n. 86/2019, del dossier Milano-Cortina 2026 e del Piano Clima Alto Adige 2040. Le appellanti sostenevano inoltre che il TRGA avesse esercitato un sindacato meramente formale, sostituendosi o, al contrario, rinunciando al controllo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione. In via preliminare il Comune aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse delle associazioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TRGA. Ha anzitutto ritenuto specifici i motivi d’appello, poiché l’art. 101 c.p.a. non richiede la confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza, essendo sufficiente che emergano le ragioni essenziali della critica. Ha riconosciuto la legittimazione delle associazioni ambientaliste, comprese quelle non comprese nell’elenco dell’art. 13 l. 349/1986, rilevando la stabile finalità statutaria di tutela ambientale, la rappresentatività e la riferibilità territoriale degli interessi lesi; ha inoltre ritenuto direttamente connesse alla tutela ambientale le censure relative alla pianificazione, alla partecipazione e alle valutazioni ambientali, dato l’impatto dell’opera su bosco, suolo, paesaggio e risorse idriche. Quanto alla VAS, ha affermato che la verifica di assoggettabilità costituisce un provvedimento autonomo e immediatamente lesivo, da impugnare entro il termine decorrente dalla pubblicazione, senza attendere l’approvazione finale della variante. Poiché la decisione di non sottoporre il piano a VAS non era stata tempestivamente impugnata, le relative censure sono state correttamente dichiarate irricevibili. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto plausibili e adeguatamente istruite le valutazioni amministrative: la Commissione competente aveva esaminato la relazione ambientale preliminare, la documentazione tecnica, la perizia paesaggistica, le alternative e le misure di mitigazione. Il riconoscimento di un impatto paesaggistico-ecologico rilevante non è stato ritenuto incompatibile con l’esclusione della VAS, poiché gli impatti risultavano mitigabili e non necessariamente significativi ai fini dell’assoggettamento. È stata esclusa anche la necessità della VIA, poiché il bacino aveva volume di circa 31.000-31.500 m³ e altezza dell’argine inferiore a 10 metri, al di sotto delle soglie normative; la richiesta di CTU è stata ritenuta non necessaria. Quanto alla pianificazione urbanistica, la destinazione a zona speciale per bacini di accumulo è stata ritenuta conforme all’art. 103 l.p. n. 9/2018 e agli artt. 53 e 54 della medesima legge. Le scelte localizzative e le valutazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica rientrano nella discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o grave carenza istruttoria, vizi non riscontrati. L’amministrazione aveva valutato sei siti alternativi e motivato la preferenza per il sito prescelto sulla base di compatibilità paesaggistica, sicurezza idrogeologica, emissioni e ciclo di vita. Le osservazioni presentate nel procedimento urbanistico costituiscono apporto collaborativo e non opposizione tecnica: devono essere esaminate, ma non richiedono una confutazione analitica individuale. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguate le misure di pubblicità e partecipazione previste dalla legge provinciale, inclusi gli avvisi, le pubblicazioni e le comunicazioni ai corpi intermedi. Infine, il Piano Clima Alto Adige 2040 è stato qualificato come atto programmatico privo di immediata efficacia vincolante; l’intervento è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi climatici, anche in ragione del minor consumo energetico rispetto alla soluzione interrata e del rimboschimento compensativo su una superficie doppia rispetto a quella disboscata. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Il requisito di specificità dell’appello è soddisfatto quando dall’atto emergono le ragioni essenziali di critica alla sentenza, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo passaggio motivazionale.

  • artt. 13 e 18 l. 349/1986

    Le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 possono proporre ricorsi amministrativi contro atti lesivi dell’ambiente; per le associazioni non comprese nell’elenco, la legittimazione va verificata in concreto sulla base di finalità statutarie, rappresentatività, stabilità e riferibilità territoriale.

  • art. 7, comma 3, l.p. 17/2017

    La verifica di assoggettabilità a VAS è un provvedimento autonomo e immediatamente impugnabile; la lesione si produce con l’esclusione della VAS completa.

  • art. 12 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce un subprocedimento autonomo volto a stabilire se un piano o programma debba essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica.

  • art. 6 d.lgs. 152/2006

    La VAS riguarda piani e programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull’ambiente; la necessità della valutazione va stabilita secondo una verifica ambientale proporzionata.

  • Allegato III d.lgs. 152/2006

    L’obbligo di VIA per gli invasi o accumuli permanenti dipende dal superamento delle soglie dimensionali previste dalla disciplina, tra cui l’altezza superiore a 10 metri e la capacità superiore a 100.000 m³.

  • artt. 53 e 54 l.p. 9/2018

    La formazione e approvazione delle varianti urbanistiche richiede le pubblicazioni e le forme partecipative previste dalla legge provinciale; le osservazioni costituiscono contributi collaborativi e non impongono una risposta analitica individuale.

  • art. 103 l.p. 9/2018

    La pianificazione provinciale e comunale può introdurre zone a destinazione particolare per attrezzature e infrastrutture, nel rispetto della procedura e delle valutazioni ambientali previste dalla legge.

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio e dell’ambiente deve essere considerata nell’esercizio della pianificazione urbanistica e nella valutazione delle opere, ma non esclude l’esercizio della discrezionalità amministrativa quando siano rispettati gli obblighi istruttori e motivazionali.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute è stata considerata tra gli interessi rilevanti nella valutazione ambientale e paesaggistica dell’intervento.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità risultano rispettati quando la scelta pianificatoria è preceduta da istruttoria tecnica, acquisizione di pareri e motivazione fondata su criteri oggettivi.

  • l. 86/2019

    Gli obiettivi di sostenibilità connessi ai Giochi olimpici non impediscono l’opera quando la stessa risulti accompagnata da valutazioni ambientali, misure compensative e compatibilità con gli obiettivi di minimizzazione degli impatti.

  • art. 53, comma 2, l.p. 9/2018

    La proposta di piano deve essere pubblicata per 30 giorni all’albo comunale e sulla Rete Civica; al Comune spetta individuare eventuali ulteriori misure di informazione e partecipazione secondo adeguatezza, proporzionalità ed effettività.

Massime di principio

  • La verifica di assoggettabilità a VAS è un provvedimento autonomo e immediatamente impugnabile: il termine per contestare l’esclusione della VAS decorre dalla sua pubblicazione secondo le forme previste dalla legge, senza che sia necessario attendere l’approvazione finale del piano o della variante, anche quando quest’ultima possa essere successivamente modificata.
  • Il riconoscimento di un impatto paesaggistico o ambientale non determina automaticamente l’obbligo di VAS: l’assoggettamento dipende dalla valutazione concreta della significatività degli effetti, effettuata dall’autorità competente sulla base della documentazione tecnica, delle alternative e delle misure di mitigazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di assoggettabilità a VAS, sulle valutazioni ambientali e sulle scelte localizzative è circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, motivazione assente o contraddittoria e grave carenza istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione competente quando questa risulti plausibile e adeguatamente istruita.
  • Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e non rimedi oppositivi: l’amministrazione deve esaminarle e ponderarle, ma non è normalmente tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione, salvo che ricorrano situazioni di affidamento qualificato o specifiche esigenze motivazionali.
  • Le associazioni ambientaliste possono impugnare atti di pianificazione urbanistica, localizzazione di opere e autorizzazione di interventi edilizi quando tali atti incidano concretamente su ambiente o paesaggio; la legittimazione non si estende però a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa e richiede, per le associazioni non riconosciute ex art. 13 l. 349/1986, finalità statutarie ambientali, rappresentatività, stabilità e riferibilità territoriale.
  • Nella scelta tra alternative progettuali, l’amministrazione può privilegiare la soluzione ritenuta complessivamente più sostenibile sulla base di un’analisi comparativa di impatti paesaggistici, idrogeologici, energetici ed emissivi; in presenza di valutazioni tecniche divergenti ma entrambe plausibili, prevale la valutazione dell’organo istituzionalmente competente se non ne sia dimostrata la manifesta illogicità o il travisamento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPiani regolatori e variantiAccessi specialiAppello
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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