Ordinanza n. 191/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n. 48 del 29.12.2025, notificata in data 18.2.2026 recante parere in merito alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sul bacino cava esaurita e recuperata e relative opere di connessione alla rete di trasporto dell’energia elettrica, comportante variante al PUG ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e legge regionale 37/2002; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione n. 48 del 10.2.2026 emessa dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; - della comunicazione ex art.17 del D.P.R. 327/2001 notificata in data 27.4.2026; - per l’effetto, della delibera 48 del 29.12.2025, notificata in data 18.2.2026 recante parere in merito alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sul bacino cava esaurita e recuperata e relative opere di connessione alla rete di trasporto dell’energia elettrica, comportante variante al PUG ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e legge regionale 37/2002; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera recante parere sulla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante e opere di connessione, nonché atti della successiva fase espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera recante parere sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante su un bacino di cava esaurita e recuperata, con opere di connessione alla rete elettrica e variante al PUG ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche una determinazione dell'Unione dei Comuni e la comunicazione prevista dall'art. 17 del d.P.R. 327/2001. In sede cautelare ha prospettato, tra l'altro, questioni relative alla disponibilità delle aree nell'ambito della PAS e un pregiudizio alla stabilità degli alberi di pioppo derivante dall'intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il procedimento espropriativo, di competenza del Comune di Copparo, risultava ancora nella fase iniziale e i lavori incidenti sulla proprietà della ricorrente consistevano nel solo passaggio di cavi interrati per le opere di connessione alla rete. Ha inoltre rilevato l'assenza di sufficienti elementi di fondatezza: il requisito della disponibilità delle aree nell'ambito della PAS appariva soddisfatto dal contratto preliminare prodotto dalla società controinteressata; il paventato pregiudizio agli alberi era generico e l'intervento era stato valutato favorevolmente, con prescrizioni, dalla Soprintendenza sotto i profili archeologico e paesaggistico. L'udienza pubblica per la trattazione del merito era già fissata al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 8 d.lgs. 190/2024
Richiamato quale base normativa della procedura abilitativa semplificata relativa all'impianto fotovoltaico.
art. 17 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale fondamento della comunicazione relativa alla fase del procedimento espropriativo.
d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio connesso alla variante urbanistica.
legge regionale 37/2002
Richiamata in relazione alla variante al PUG e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il procedimento espropriativo si trovi ancora in fase iniziale e gli interventi incidenti sulla proprietà del ricorrente siano limitati e non immediatamente esecutivi.
- La disponibilità delle aree richiesta nell'ambito di una procedura abilitativa semplificata può risultare prima facie comprovata dalla produzione di un contratto preliminare relativo alle aree interessate.
- Un pregiudizio ambientale o alla stabilità della vegetazione, se prospettato in termini generici e contraddetto da una valutazione favorevole dell'autorità competente, seppure accompagnata da prescrizioni, non integra di per sé un sufficiente fumus boni iuris cautelare.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione comparativa delle esigenze cautelari, soprattutto quando non emerga un danno grave e immediato.
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