Cassazione Penale, Sentenza n. 35288/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione ai fini di cessione di cocaina, marijuana e cessione di eroina (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richieste in appello. La difesa sosteneva che, oltre all'incensuratezza, sussistevano elementi quali scarsa capacità a delinquere, disagiate condizioni economiche e lieve allarme sociale, che avrebbero giustificato le attenuanti generiche; censura la motivazione della Corte territoriale perché si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza esaminare le argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche da parte del Tribunale e della Corte d'appello, in quanto dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente la sola incensuratezza e mancavano elementi positivi idonei a giustificare la diminuente. La Corte ha inoltre osservato che il giudice non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi favorevoli proposti dalla difesa, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti; la disattesa implicita dei restanti argomenti difensivi non è vizio sindacabile in cassazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la decisione è stata emessa con motivazione semplificata in conformità al decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
Norma penale di riferimento per i reati di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti: i fatti contestati (cocaina, marijuana, eroina) sono stati qualificati ai sensi di tale disposizione.
art. 62-bis c.p.
riforma operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125
Dopo la riforma non è più sufficiente la sola condizione di incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche; è necessario riscontrare elementi positivi concreti che giustifichino la diminuente.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla parte ricorrente per il rigetto del ricorso.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione
Consente l'uso della motivazione semplificata quando ricorrono condizioni già consolidate in giurisprudenza; la Corte l'ha applicato nel pronunciarsi sul ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 (Starace); Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule); Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)
Principi richiamati: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se mancanti elementi positivi; il giudice non deve esaminare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: il difensore deve documentare elementi positivi concreti (es. meritevolezza, repentirsi, condizioni personali rilevanti) per convincere il giudice.
- Il giudice di merito può legittimamente limitarsi a menzionare e motivare i punti decisivi della sua valutazione; non è necessario che risponda punto per punto a tutte le argomentazioni difensive, a meno che l'omissione non siano determinanti per la decisione.
- In sede di cassazione la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede di dimostrare che la motivazione è manifestamente insufficiente o illogica; la semplice divergenza valutativa non basta.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; in giudizi con giurisprudenza consolidata può essere utilizzata la motivazione semplificata in base a provvedimenti interni della Corte.
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