Cassazione Penale, Sentenza n. 44815/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio motivazionale per affermata responsabilità su un episodio non contemplato nel capo di imputazione (somme non versate dalle coppie Vecchi-Giardini e Capece-Tessara); 2) errata disapplicazione del giudicato civile (sentenza della Corte d'appello, sezione lavoro, n.1104/2021) e travisamento delle prove; 3) omessa e ambigua motivazione sulla configurazione del reato continuato, mancata indicazione dei singoli episodi, della data di ultima consumazione e della determinazione della pena (art. 81 c.p., art.133 c.p., aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p.); 4) insufficiente prova dell'elemento soggettivo e delle modalità dell'appropriazione indebita (art.646 c.p.), con motivazione generica sulle scritture contabili; 5) mancata valutazione della permanenza della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.) in ragione dell'assenza di procedevolezza per il pagamento della provvisionale, poi revocata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono non consentiti o manifestamente infondati. In particolare: il primo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha chiarito che le somme relative alle due coppie non costituivano oggetto di appropriazione ma, al più, mala gestio, e le condotte ritenute costituivano già il quadro valutato in primo grado; il secondo motivo è respinto richiamando il principio per cui le sentenze civili irrevocabili non vincolano il giudice penale e il giudice penale valuta liberamente le risultanze ai sensi degli artt.192/193 c.p.p.; il terzo motivo è inammissibile perché alcune censure sono nuove in cassazione (violazione della catena devolutiva) e altre aspecifiche rispetto alla motivazione di merito; il quarto motivo è aspecifico e tende a rinnovare la valutazione di merito vietata in cassazione; il quinto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili cui era subordinata la sospensione condizionale, confermando il beneficio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per individuare i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non consentiti, nuovi o aspecifici ai sensi di tale disciplina
artt. 521, 522, 533, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sul contenuto e motivazione della sentenza richiamate nelle censure sulla presunta violazione e illogicità della motivazione; la Cassazione ha giudicato la motivazione di merito adeguata
art. 593-bis e art. 605 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi inerenti affronti probatori e richieste di riesame; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sul travisamento della prova
artt. 192 e 193 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione della prova documentale e dei limiti probatori civili; la Cassazione ha ribadito che il giudice penale valuta liberamente le sentenze civili ai sensi di questi articoli
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sulla continuazione dei reati, richiamata dal ricorrente per censurare l'assenza di individuazione dei singoli episodi; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica o tardiva
art. 61, n.7, cod. pen.
Aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità contestata dal ricorrente; la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento e la Cassazione ha ritenuto la critica aspecifica
art. 646 cod. pen.
Norma penale relativa all'appropriazione indebita, titolo di reato contestato; la Corte ha ritenuto adeguatamente provata e motivata la responsabilità in merito ai fatti residui
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena richiamata dal ricorrente; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello, avendo revocato le statuizioni civili, ha implicitamente confermato la concessione del beneficio
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di individualizzazione della pena contestati; la Corte ha ritenuto che la motivazione consenta la verifica e che le censure fossero aspecifiche
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8, D.L. 198/2022
Norme emergenziali che disciplinano il contraddittorio scritto: la Corte dà atto che il ricorso è stato trattato con il contraddittorio scritto ai sensi di tali disposizioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la condanna di euro 3.000
art. 3, comma 4, cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata: unica disposizione che attribuisce efficacia di giudicato nel penale a sentenze civili su stato di famiglia o cittadinanza, a conferma del principio che le sentenze civili non vincolano il penale
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza per chiarire i limiti dell'utilizzo del giudicato come prova in sede penale (sentenze penali solo ex art.238-bis)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione delle prove: non può in genere riformare il giudizio di merito se non per macroscopici travisamenti espressamente dedotti e specificamente motivati
- La 'doppia conforme' (stessa valutazione in primo e secondo grado) restringe ulteriormente la possibilità di sindacato in cassazione: le censure devono essere puntuali e nuove argomentazioni in cassazione sono inammissibili
- Le sentenze civili irrevocabili non vincolano il giudice penale; possono essere acquisite come elemento di prova ma il giudice penale le valuta liberamente secondo gli artt.192-193 c.p.p.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la genericità o il semplice riproporre censure di merito già respinte in appello comporta l'inammissibilità
- Non è possibile sollevare questioni processuali o di fatto in cassazione che non siano state dedotte in precedenza (rispetto alla catena devolutiva dell'impugnazione)
- Se la corte d'appello revoca le statuizioni civili cui era subordinata una condizione per la sospensione della pena, la revoca incide sulla valutazione della sussistenza del requisito condizionale e il beneficio può essere confermato implicitamente
- La prescrizione può indurre la declaratoria di non doversi procedere per i fatti anteriori alla data utile; la rideterminazione della pena riguarda solo i fatti residui e va motivata in relazione agli artt.81 e 133 c.p.
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