Sentenza n. 974/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4893/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4893/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4893/2024, notificata al Ministero l'8 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 19 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, mediante buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine previsto dalla disciplina speciale per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.
d.P.R. 28 novembre 2016
secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Il titolo giudiziale azionato disponeva che i buoni elettronici della Carta docente fossero utilizzati secondo le modalità e condizioni previste dal decreto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il testo unico sulle spese di giustizia disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è definitivo, la sua mancata impugnazione è comprovata dalla certificazione di cancelleria e sia decorso il termine previsto dalla disciplina speciale per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme o l'attribuzione di utilità determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal mero deposito della relazione finale.
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